Il sistema penale canonico appare segnato da una vistosa contraddizione: da un lato accoglie il principio di legalità, con i suoi corollari del divieto dell’argumentum a simili, dei criteri di stretta interpretazione e di retroattività della lex mitior; dall’altro, esso contempla una disposizione, il can.1399, che con il suo carattere improprio di norma in bianco, apre alle fattispecie atipiche consentendo di perseguire l’infrazione di una legge anche «oltre i casi espressamente stabiliti» dal codice o da altre leggi penali. Le ragioni di tale antinomia possono, ad un esame più approfondito, risultare indebitamente condizionate da un parametro troppo stretto di declinazione della legalità penale, conforme più all’esperienza giuridica secolare che non a quella della Chiesa. A tal proposito, il presente contributo si propone di segnalare ragioni e limiti dell’applicazione del tradizionale principio nullum crimen e nulla poena sine previa lege in ambito canonico, ed accedere ad una ricostruzione dello stesso che tenga conto della fisionomia propria del sistema penale della Chiesa, in funzione della quale dovrebbe essere più convenientemente calibrato.
Antonio Ingoglia, Giuseppe La Barbera (2021). Conflitto e bilanciamento in ambito canonico, tra norma penale in bianco e principio di legalità. IL DIRITTO ECCLESIASTICO, CXXXII(1-2), 103-116.
Conflitto e bilanciamento in ambito canonico, tra norma penale in bianco e principio di legalità
Antonio Ingoglia
Membro del Collaboration Group
;Giuseppe La Barbera
Membro del Collaboration Group
2021-01-01
Abstract
Il sistema penale canonico appare segnato da una vistosa contraddizione: da un lato accoglie il principio di legalità, con i suoi corollari del divieto dell’argumentum a simili, dei criteri di stretta interpretazione e di retroattività della lex mitior; dall’altro, esso contempla una disposizione, il can.1399, che con il suo carattere improprio di norma in bianco, apre alle fattispecie atipiche consentendo di perseguire l’infrazione di una legge anche «oltre i casi espressamente stabiliti» dal codice o da altre leggi penali. Le ragioni di tale antinomia possono, ad un esame più approfondito, risultare indebitamente condizionate da un parametro troppo stretto di declinazione della legalità penale, conforme più all’esperienza giuridica secolare che non a quella della Chiesa. A tal proposito, il presente contributo si propone di segnalare ragioni e limiti dell’applicazione del tradizionale principio nullum crimen e nulla poena sine previa lege in ambito canonico, ed accedere ad una ricostruzione dello stesso che tenga conto della fisionomia propria del sistema penale della Chiesa, in funzione della quale dovrebbe essere più convenientemente calibrato.File | Dimensione | Formato | |
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