L’art. 23 d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 in materia di disciplina dei diritti televisivi su manifestazioni sportive ha introdotto nel nostro ordinamento la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre (FMS). Dopo aver inquadrato la disciplina della FMS, si è qualificata la stessa quale fondazione di diritto privato diretta alla realizzazione di un interesse pubblico e si è anche messo in evidenza l’esperimento eccentrico del modello introdotto con l’ente in oggetto. La FMS ha come fine istituzionale il finanziamento della sicurezza degli impianti sportivi, la promozione del contrasto alla violenza sportiva e la protezione dei settori sportivi giovanili. Ovviamente il giudizio astratto sulla finalità della legge istitutiva, di per sé apprezzabile, deve essere corretto da un riscontro effettuato sul piano costituzionale. Nel saggio si è difatti dimostrato che, a causa di un intervento legislativo lacunoso, l’istituzione della FMS sarebbe in aperto contrasto con il generale principio di libertà dei privati. Inoltre, sono stati messi in evidenza i problemi che l’istituzione della FMS genererebbe sul concreto operare amministrativo. Allo stato attuale, l’unico rimedio prospettabile per eliminare tali problemi è sembrato quello di sollecitare un nuovo intervento del legislatore capace di impostazioni più limpide e meno compromissorie.

Blando, F. (2010). Fondazioni private di interesse pubblico. Il modello della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 1, 1-8.

Fondazioni private di interesse pubblico. Il modello della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre

BLANDO, Felice
2010-01-01

Abstract

L’art. 23 d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 in materia di disciplina dei diritti televisivi su manifestazioni sportive ha introdotto nel nostro ordinamento la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre (FMS). Dopo aver inquadrato la disciplina della FMS, si è qualificata la stessa quale fondazione di diritto privato diretta alla realizzazione di un interesse pubblico e si è anche messo in evidenza l’esperimento eccentrico del modello introdotto con l’ente in oggetto. La FMS ha come fine istituzionale il finanziamento della sicurezza degli impianti sportivi, la promozione del contrasto alla violenza sportiva e la protezione dei settori sportivi giovanili. Ovviamente il giudizio astratto sulla finalità della legge istitutiva, di per sé apprezzabile, deve essere corretto da un riscontro effettuato sul piano costituzionale. Nel saggio si è difatti dimostrato che, a causa di un intervento legislativo lacunoso, l’istituzione della FMS sarebbe in aperto contrasto con il generale principio di libertà dei privati. Inoltre, sono stati messi in evidenza i problemi che l’istituzione della FMS genererebbe sul concreto operare amministrativo. Allo stato attuale, l’unico rimedio prospettabile per eliminare tali problemi è sembrato quello di sollecitare un nuovo intervento del legislatore capace di impostazioni più limpide e meno compromissorie.
2010
Blando, F. (2010). Fondazioni private di interesse pubblico. Il modello della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 1, 1-8.
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