La Corte europea dei diritti dell'uomo (ECHR) ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 6.1. CEDU ben sette volte in relazione alle modalità di applicazione dell'articolo 68 c. 1° Cost. It. La prerogativa parlamentare dell'insindacabilità, secondo la Corte di Strasburgo, avrebbe determinato una violazione del diritto d'accesso ad un giudice. Seppure la disicplina costituzionale della prerogativa è stata ritenuta necessaria alla tutela di un interesse fondamentale dello Stato (il principio di separazione dei poteri), nelle modalità applicative è risultata essere una "misura" non rispettosa del principio di proporzionalità rispetto al fine perseguito. L'analisi condotta mira a verificare se l'approccio al tema del rapporto fra diritti fondamentali e prerogative costituzionali adottato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo rispetto al "caso italiano" muova da una ricostruzione di un "comune" standard minimo di tutela dei diritti in casi in cui vengono in rilievo analoghe prerogative costituzionali proprie di altri ordinamenti degli Stati membri e se il "problematico" rapporto fra prerogative e tutela dei diritti riscontrato nell'ordinamento costituzionale italiano si determini anche in altri ordinamenti europei. Lo scritto mira ad offrire indicazioni utili alla ricostruzione di tale rapporto nell'ordinamento britannico, in quello francese ed in quello spagnolo per trarre poi alcune conclusioni rispetto al "caso italiano". L'analisi mostra come il rapporto fra prerogative e diritti fondamentali sia problematico anche negli ordinamenti presi in esame e conclude nel senso che la misura della compressione dei diritti fondamentali può variare in relazione alle singole "difformità" nella struttura delle prerogative, ma un approccio volto a ricercare un regime "europeo" uniforme appare inadeguato a dar conto delle tradizioni costituzionali nazionali e dell'assetto complessivo delle garanzie costituzionali dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda il regime italiano, appare difficile rispettare il principio di proporzionalità richiesto dai "principi CEDU" nei casi un cui non venga sollevato un conflitto d'attribuzioni dall'autorità giudiziaria dinanzi ad una delibera parlamentare d'insidacabilità e laddove la Corte costituzionale dichiari l'inammissibilità o l'improcedibilità del conflitto. Questa conclusione muove dalla considerazione che negli ordinamenti costituzionali esaminati non esiste per una immunità sostanziale quale la prerogativa in esame un'omologo della "pregiudiziale parlamentare". Per il resto, invece, il regime italiano appare ampiamente razionalizzato ed il livello di tutela dei diritti analogo, nella sostanza, ai principi costituzionali degli ordinamenti europei esaminati.
Cavasino, E. (2011). Insindacabilità parlamentare e diritti fondamentali: un problema solo italiano?. DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO, IV(IV), 1380-1403.
Insindacabilità parlamentare e diritti fondamentali: un problema solo italiano?
CAVASINO, Elisa
2011-01-01
Abstract
La Corte europea dei diritti dell'uomo (ECHR) ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 6.1. CEDU ben sette volte in relazione alle modalità di applicazione dell'articolo 68 c. 1° Cost. It. La prerogativa parlamentare dell'insindacabilità, secondo la Corte di Strasburgo, avrebbe determinato una violazione del diritto d'accesso ad un giudice. Seppure la disicplina costituzionale della prerogativa è stata ritenuta necessaria alla tutela di un interesse fondamentale dello Stato (il principio di separazione dei poteri), nelle modalità applicative è risultata essere una "misura" non rispettosa del principio di proporzionalità rispetto al fine perseguito. L'analisi condotta mira a verificare se l'approccio al tema del rapporto fra diritti fondamentali e prerogative costituzionali adottato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo rispetto al "caso italiano" muova da una ricostruzione di un "comune" standard minimo di tutela dei diritti in casi in cui vengono in rilievo analoghe prerogative costituzionali proprie di altri ordinamenti degli Stati membri e se il "problematico" rapporto fra prerogative e tutela dei diritti riscontrato nell'ordinamento costituzionale italiano si determini anche in altri ordinamenti europei. Lo scritto mira ad offrire indicazioni utili alla ricostruzione di tale rapporto nell'ordinamento britannico, in quello francese ed in quello spagnolo per trarre poi alcune conclusioni rispetto al "caso italiano". L'analisi mostra come il rapporto fra prerogative e diritti fondamentali sia problematico anche negli ordinamenti presi in esame e conclude nel senso che la misura della compressione dei diritti fondamentali può variare in relazione alle singole "difformità" nella struttura delle prerogative, ma un approccio volto a ricercare un regime "europeo" uniforme appare inadeguato a dar conto delle tradizioni costituzionali nazionali e dell'assetto complessivo delle garanzie costituzionali dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda il regime italiano, appare difficile rispettare il principio di proporzionalità richiesto dai "principi CEDU" nei casi un cui non venga sollevato un conflitto d'attribuzioni dall'autorità giudiziaria dinanzi ad una delibera parlamentare d'insidacabilità e laddove la Corte costituzionale dichiari l'inammissibilità o l'improcedibilità del conflitto. Questa conclusione muove dalla considerazione che negli ordinamenti costituzionali esaminati non esiste per una immunità sostanziale quale la prerogativa in esame un'omologo della "pregiudiziale parlamentare". Per il resto, invece, il regime italiano appare ampiamente razionalizzato ed il livello di tutela dei diritti analogo, nella sostanza, ai principi costituzionali degli ordinamenti europei esaminati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.