ABSTRACT Il sostanziale fallimento delle ultime intese stipulate nel 2007 con alcune confessioni di minoranza, dovuto al fatto che queste sono rimaste in buona sostanza congelate, dal momento che non si è ritenuto opportuno approvarle, ci porta a fare alcune considerazioni sull’attualità di tale istituto, la cui tardiva attuazione lo ha reso sostanzialmente inadeguato a causa del profondo cambiamento avvenuto nel frattempo nella composizione della popolazione dal punto di vista religioso. Esso poteva avere una sua validità, come mezzo per regolare i rapporti tra lo Stato e le singole confessioni religiose, quando era stato creato dai Costituenti, dal momento che, nell’ormai lontano 1948, la popolazione religiosa del Paese era molto differente dall’attuale, in quanto faceva capo a poche confessioni, da secoli radicate sul territorio e con ognuna delle quali lo Stato aveva intrattenuto dei rapporti. Proprio per questo, quando da parte politica si è deciso di dare attuazione all’art. 8.3 della Costituzione, non ci sono stati particolari problemi dato che le prime sei intese, venute alla luce in un periodo che va dal 1984 al 1995, riguardano confessioni rientranti in questa tipologia. Ma l’aumento incontrollabile del fenomeno migratorio ed anche la diffusione di nuovi culti, iniziata a partire dal 1960, hanno portato lo Stato a confrontarsi con diverse credenze, alcune del tutto estranee alla nostra tradizione religiosa oppure espressive di culture e civiltà talmente diverse dalla nostra da causare atteggiamenti di rifiuto e di chiusura (v. Islam), la maggior parte delle quali hanno richiesto di addivenire ad un’intesa per godere dei vantaggi da questa apportati e liberarsi delle obsolete e sotto qualche aspetto penalizzanti disposizioni della vecchia normativa sui culti ammessi del 1929-1930. Sembra opportuno dunque fare un bilancio dei risultati raggiunti, soffermandoci sui contenuti delle intese, per vedere il trattamento che le singole confessioni sono riuscite a conseguire con questo strumento, verificandone al tempo stesso la validità come mezzo attraverso il quale le confessioni possono fare risaltare le loro peculiarità. La fine poco gloriosa delle intese stipulate tra il 2000 e il 2007, ci induce anche a fare delle considerazioni sulla necessità di apporre dei termini di decadenza alle stesse qualora non vengano presentate dal Governo o approvate dal Parlamento entro un periodo ragionevole rispetto alla loro stipulazione per evitare di tenere le confessioni in stallo creando anche delle situazioni ambigue, alimentando false aspettative. Infine, in questo contesto appare necessario fare dei richiami alla politica ecclesiastica nei confronti delle confessioni di minoranza, accennando al progetto di una legge generale sulla libertà religiosa che dal 1990 in poi è stato presente in tutte le legislature senza essere mai portato a termine e che avrebbe potuto, e forse potrebbe ancora, essere una soluzione per disciplinare i rapporti con le confessioni con le quali non è possibile stipulare una legislazione concordata.
Mancuso, A.S. (2010). L'attuazione dell'art.8.3 della Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche. STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESSIONALE, pubblicazione on line, 1-42.
L'attuazione dell'art.8.3 della Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche
MANCUSO, Anna Sveva
2010-01-01
Abstract
ABSTRACT Il sostanziale fallimento delle ultime intese stipulate nel 2007 con alcune confessioni di minoranza, dovuto al fatto che queste sono rimaste in buona sostanza congelate, dal momento che non si è ritenuto opportuno approvarle, ci porta a fare alcune considerazioni sull’attualità di tale istituto, la cui tardiva attuazione lo ha reso sostanzialmente inadeguato a causa del profondo cambiamento avvenuto nel frattempo nella composizione della popolazione dal punto di vista religioso. Esso poteva avere una sua validità, come mezzo per regolare i rapporti tra lo Stato e le singole confessioni religiose, quando era stato creato dai Costituenti, dal momento che, nell’ormai lontano 1948, la popolazione religiosa del Paese era molto differente dall’attuale, in quanto faceva capo a poche confessioni, da secoli radicate sul territorio e con ognuna delle quali lo Stato aveva intrattenuto dei rapporti. Proprio per questo, quando da parte politica si è deciso di dare attuazione all’art. 8.3 della Costituzione, non ci sono stati particolari problemi dato che le prime sei intese, venute alla luce in un periodo che va dal 1984 al 1995, riguardano confessioni rientranti in questa tipologia. Ma l’aumento incontrollabile del fenomeno migratorio ed anche la diffusione di nuovi culti, iniziata a partire dal 1960, hanno portato lo Stato a confrontarsi con diverse credenze, alcune del tutto estranee alla nostra tradizione religiosa oppure espressive di culture e civiltà talmente diverse dalla nostra da causare atteggiamenti di rifiuto e di chiusura (v. Islam), la maggior parte delle quali hanno richiesto di addivenire ad un’intesa per godere dei vantaggi da questa apportati e liberarsi delle obsolete e sotto qualche aspetto penalizzanti disposizioni della vecchia normativa sui culti ammessi del 1929-1930. Sembra opportuno dunque fare un bilancio dei risultati raggiunti, soffermandoci sui contenuti delle intese, per vedere il trattamento che le singole confessioni sono riuscite a conseguire con questo strumento, verificandone al tempo stesso la validità come mezzo attraverso il quale le confessioni possono fare risaltare le loro peculiarità. La fine poco gloriosa delle intese stipulate tra il 2000 e il 2007, ci induce anche a fare delle considerazioni sulla necessità di apporre dei termini di decadenza alle stesse qualora non vengano presentate dal Governo o approvate dal Parlamento entro un periodo ragionevole rispetto alla loro stipulazione per evitare di tenere le confessioni in stallo creando anche delle situazioni ambigue, alimentando false aspettative. Infine, in questo contesto appare necessario fare dei richiami alla politica ecclesiastica nei confronti delle confessioni di minoranza, accennando al progetto di una legge generale sulla libertà religiosa che dal 1990 in poi è stato presente in tutte le legislature senza essere mai portato a termine e che avrebbe potuto, e forse potrebbe ancora, essere una soluzione per disciplinare i rapporti con le confessioni con le quali non è possibile stipulare una legislazione concordata.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
sveva_lattuazione.pdf
Solo gestori archvio
Descrizione: Articolo principale
Dimensione
406.65 kB
Formato
Adobe PDF
|
406.65 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.