Le misure preventive di natura patrimoniale delineate dalla legge 575/1965 e successive modificazioni possono colpire beni appartenenti a terzi di cui il proposto abbia la disponibilità. L’impiego di nozioni sostanzialmente atecniche e sfornite di un sottostante apparato anche minimo di elaborazione dogmatica a governare il delicato terreno della sorte dei diritti che i terzi di buona fede abbiano maturato sui beni oggetto di confisca contribuisce ad una difformità di soluzioni giudiziali che rischia di indebolire significativamente la strategia preventiva nel suo complesso. Gli interventi normativi consegnati ai cosiddetti «pacchetti sicurezza» (l. 24 luglio 2008 n. 125 e l. 15 luglio 2009 n. 94) sorprendentemente non contribuiscono a colorare di contenuto le nozioni di «disponibilità» e «appartenenza», riproponendo tutte le incertezze che già avevano contraddistinto le precedenti stagioni della legislazione antimafia: il saggio intende dunque fornire un contributo alla messa a fuoco delle citate nozioni, siccome funzionali ad una equilibrata gestione e destinazione dei beni oggetto di provvedimenti ablatori e dei diritti su di essi maturati. Ci si sofferma infine sulla disposizione per cui «quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione», valutando criticamente l’opportunità del rimedio civilistico invalidativo in chiave penalistica.
Modica, L. (2010). Note in tema di tutela dei diritti dei terzi nei cosiddetti "pacchetti sicurezza". In S. Mazzarese, A. Aiello (a cura di), Le misure patrimoniali antimafia. Interdisciplinarietà e questioni di diritto penale, civile e amministrativo (pp. 337-360). Milano : Giuffrè.
Note in tema di tutela dei diritti dei terzi nei cosiddetti "pacchetti sicurezza"
MODICA, Lara
2010-01-01
Abstract
Le misure preventive di natura patrimoniale delineate dalla legge 575/1965 e successive modificazioni possono colpire beni appartenenti a terzi di cui il proposto abbia la disponibilità. L’impiego di nozioni sostanzialmente atecniche e sfornite di un sottostante apparato anche minimo di elaborazione dogmatica a governare il delicato terreno della sorte dei diritti che i terzi di buona fede abbiano maturato sui beni oggetto di confisca contribuisce ad una difformità di soluzioni giudiziali che rischia di indebolire significativamente la strategia preventiva nel suo complesso. Gli interventi normativi consegnati ai cosiddetti «pacchetti sicurezza» (l. 24 luglio 2008 n. 125 e l. 15 luglio 2009 n. 94) sorprendentemente non contribuiscono a colorare di contenuto le nozioni di «disponibilità» e «appartenenza», riproponendo tutte le incertezze che già avevano contraddistinto le precedenti stagioni della legislazione antimafia: il saggio intende dunque fornire un contributo alla messa a fuoco delle citate nozioni, siccome funzionali ad una equilibrata gestione e destinazione dei beni oggetto di provvedimenti ablatori e dei diritti su di essi maturati. Ci si sofferma infine sulla disposizione per cui «quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione», valutando criticamente l’opportunità del rimedio civilistico invalidativo in chiave penalistica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.