La ricerca affronta l'esame dell'istituto della class action o azione collettiva risarcitoria da tempo esistente nel sistema americano e di recente recepito nell'ordinamento italiano, attraverso la L.23 luglio 2009 n.99, che ha modificato la pregressa disciplina di cui all'art.2 comma 446 della L. 24 dicembre 2007 n.244 (finanziaria 2008), sia pur con alcune rilevanti differenze rispetto al sistema americano che ne riducono le potenzialità applicative (si consideri, ad es., la scelta italiana del sistema di opt-in piuttosto che del sistema di opt-out). Accanto alla class action - per l'analoga funzione di deterrenza - si esaminano i c.d. punitive damages o danni punitivi, per lungo tempo diffusamente utilizzati nel sistema americano e finora guardati con sospetto nell'ordinamento italiano. Con riferimento ad essi, comunque, è significativo che il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema degli Stati Uniti (a partire dalla sentenza State Farm v. Campbell del 2003) abbia avvertito la necessità di porre un limite all'ammontare del danno risarcibile in conformità alla clausola costituzionale del due process of law. L' analisi parallela dei due istituti, class action e punitive damages, si può rilevare utile non soltanto rispetto al fine di rendere più efficiente la giustizia civile - trattandosi di fondamentali strumenti con funzione di deterrenza degli illeciti civili - ma soprattutto, in prospettiva comparatistica, per rilevare il graduale progressivo affievolimento della linea di demarcazione tra i sistemi considerati.
VANNI DI SAN VINCENZO, D. (2010). LA CLASS ACTION E LA FUNZIONE DI DETERRENZA DEGLI ILLECITI CIVILI IN PROSPETTIVA COMPARATISTICA. IL DIRITTO AMMINISTRATIVO, 2010, 1-32.
LA CLASS ACTION E LA FUNZIONE DI DETERRENZA DEGLI ILLECITI CIVILI IN PROSPETTIVA COMPARATISTICA
VANNI DI SAN VINCENZO, Domitilla
2010-01-01
Abstract
La ricerca affronta l'esame dell'istituto della class action o azione collettiva risarcitoria da tempo esistente nel sistema americano e di recente recepito nell'ordinamento italiano, attraverso la L.23 luglio 2009 n.99, che ha modificato la pregressa disciplina di cui all'art.2 comma 446 della L. 24 dicembre 2007 n.244 (finanziaria 2008), sia pur con alcune rilevanti differenze rispetto al sistema americano che ne riducono le potenzialità applicative (si consideri, ad es., la scelta italiana del sistema di opt-in piuttosto che del sistema di opt-out). Accanto alla class action - per l'analoga funzione di deterrenza - si esaminano i c.d. punitive damages o danni punitivi, per lungo tempo diffusamente utilizzati nel sistema americano e finora guardati con sospetto nell'ordinamento italiano. Con riferimento ad essi, comunque, è significativo che il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema degli Stati Uniti (a partire dalla sentenza State Farm v. Campbell del 2003) abbia avvertito la necessità di porre un limite all'ammontare del danno risarcibile in conformità alla clausola costituzionale del due process of law. L' analisi parallela dei due istituti, class action e punitive damages, si può rilevare utile non soltanto rispetto al fine di rendere più efficiente la giustizia civile - trattandosi di fondamentali strumenti con funzione di deterrenza degli illeciti civili - ma soprattutto, in prospettiva comparatistica, per rilevare il graduale progressivo affievolimento della linea di demarcazione tra i sistemi considerati.File | Dimensione | Formato | |
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