Il saggio indaga le problematiche attinenti la tutela della perdita di chance. In particolare si approfondisce la possibilità di sussumere il danno da perdita di chance entro le due specie di responsabilità previste dall’ordinamento – contrattuale ed extracontrattuale – e la compatibilità del pregiudizio in commento con il requisito della certezza del danno. Sul primo versante l’a. circoscrive la tutela della perdita di chance alla responsabilità contrattuale, sul secondo versante si ritiene che il requisito della certezza del danno impone di limitare il risarcimento del danno da perdita di chance all’ipotesi in cui essa rappresenti un danno emergente ex art. 1223 c.c. Si critica, inoltre, l’orientamento teso a far dipendere la rilevanza del pregiudizio in parola dal grado di probabilità del suo verificarsi. Secondo l’A., infatti, la percentuale di probabilità di accadimento dell’evento vantaggioso effettivamente perduto può influire sulla determinazione del quantum risarcitorio, ma non sembra in grado di incidere sulla rilevanza giuridica della lesione in modo da negare tutela ad un soggetto che, ad esempio, ha subito la perdita del 25% di chance di vincere un concorso di bellezza a causa del mancato avviso dell’organizzatore. Tale assunto sembra confermato dall’analisi dell’esperienza di common law sulla medesima problematica. Il metodo utilizzato dalle Corti, volto ad individuare la violazione cui ancorare il rimedio risarcitorio, si traduce nel mettere a fuoco in maniera chiara il breach of contract, facendo scivolare sul versante della valutazione del quantum risarcitorio il giudizio probabilistico sulle possibilità di successo dell’occasione perduta.
Montanari, A. (2009). Per una riconsiderazione del risarcimento del danno da perdita di chance. RIVISTA DI DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI TRASPORTI E DELL'AMBIENTE, VII, 1-55.
Per una riconsiderazione del risarcimento del danno da perdita di chance
MONTANARI, Andrea
2009-01-01
Abstract
Il saggio indaga le problematiche attinenti la tutela della perdita di chance. In particolare si approfondisce la possibilità di sussumere il danno da perdita di chance entro le due specie di responsabilità previste dall’ordinamento – contrattuale ed extracontrattuale – e la compatibilità del pregiudizio in commento con il requisito della certezza del danno. Sul primo versante l’a. circoscrive la tutela della perdita di chance alla responsabilità contrattuale, sul secondo versante si ritiene che il requisito della certezza del danno impone di limitare il risarcimento del danno da perdita di chance all’ipotesi in cui essa rappresenti un danno emergente ex art. 1223 c.c. Si critica, inoltre, l’orientamento teso a far dipendere la rilevanza del pregiudizio in parola dal grado di probabilità del suo verificarsi. Secondo l’A., infatti, la percentuale di probabilità di accadimento dell’evento vantaggioso effettivamente perduto può influire sulla determinazione del quantum risarcitorio, ma non sembra in grado di incidere sulla rilevanza giuridica della lesione in modo da negare tutela ad un soggetto che, ad esempio, ha subito la perdita del 25% di chance di vincere un concorso di bellezza a causa del mancato avviso dell’organizzatore. Tale assunto sembra confermato dall’analisi dell’esperienza di common law sulla medesima problematica. Il metodo utilizzato dalle Corti, volto ad individuare la violazione cui ancorare il rimedio risarcitorio, si traduce nel mettere a fuoco in maniera chiara il breach of contract, facendo scivolare sul versante della valutazione del quantum risarcitorio il giudizio probabilistico sulle possibilità di successo dell’occasione perduta.File | Dimensione | Formato | |
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