La polemica che ha accompagnato la trasformazione facoltativa degli atenei in fondazioni universitarie non è affatto risolta. Nelle crisi ormai cicliche dell’università italiana, è probabile che una riforma strutturale di tale rilevanza metta in campo e contrapponga, differentemente da tutte le altre precedenti riforme del settore, la c.d. «trasformazione degli atenei in fondazioni» vs la c.d. «autonomia del sistema universitario»; ed è probabile che ciò avvenga in termini di contestualizzazione al comparto universitario di quella linea di indirizzo politico, che sembra destinata al medio-lungo periodo, lungo la quale si è avviata la c.d. «riduzione della spesa pubblica» mediante il c.d. «processo di privatizzazione»: una declinazione di emergenze pubbliche e di strumenti privati che ancora non è del tutto chiara sul piano politico dei programmi e dei contro-programmi di governo e che non è stata ancora del tutto esaminata sul piano giuridico della (in)attuazione di taluni principi costituzionali e della (ri)valutazione di taluni tradizionali istituti di diritto comune (come appunto le fondazioni). Se poi, nella specola del diritto, non si limita l’analisi alla sola figura ed alla sola questione delle fondazioni universitarie, ma si allarga l’osservazione giuridica ai nuovi modelli di fondazione che sono stati introdotti nella legislazione speciale post-codicistica, si noterà che tali innovazioni legislative si prestano (se addirittura, come quelle più recenti, non acclarano) una evidente strumentalità dell’istituto delle fondazioni rispetto alla prospettiva ordinamentale e sistemica di una privatizzazione tanto della pubblica amministrazione quanto delle aziende pubbliche, ancorché relative a servizi essenziali. E si noterà altresì che, sull’onda lunga del riutilizzo e della rivalutazione proprio delle fondazioni (cioè di un istituto che, pur nella sua dimensione privatistica, è naturalmente destinato a fini di «pubblica utilità» o di «utilità sociale») è dato registrare un incremento del finanziamento privato alla ricerca a fronte di un decremento di quello pubblico.

Mazzarese, S. (2009). Le fondazioni universitarie tra disciplina di diritto comune e discipline di diritto speciale. In S. Mazzarese, A. Sassi (a cura di), Studi in onore di Antonio Palazzo - Diritto Privato, volume 2: Persona, famiglia e successioni (pp. 487-526). Torino : UTET GIURIDICA.

Le fondazioni universitarie tra disciplina di diritto comune e discipline di diritto speciale

MAZZARESE, Silvio
2009-01-01

Abstract

La polemica che ha accompagnato la trasformazione facoltativa degli atenei in fondazioni universitarie non è affatto risolta. Nelle crisi ormai cicliche dell’università italiana, è probabile che una riforma strutturale di tale rilevanza metta in campo e contrapponga, differentemente da tutte le altre precedenti riforme del settore, la c.d. «trasformazione degli atenei in fondazioni» vs la c.d. «autonomia del sistema universitario»; ed è probabile che ciò avvenga in termini di contestualizzazione al comparto universitario di quella linea di indirizzo politico, che sembra destinata al medio-lungo periodo, lungo la quale si è avviata la c.d. «riduzione della spesa pubblica» mediante il c.d. «processo di privatizzazione»: una declinazione di emergenze pubbliche e di strumenti privati che ancora non è del tutto chiara sul piano politico dei programmi e dei contro-programmi di governo e che non è stata ancora del tutto esaminata sul piano giuridico della (in)attuazione di taluni principi costituzionali e della (ri)valutazione di taluni tradizionali istituti di diritto comune (come appunto le fondazioni). Se poi, nella specola del diritto, non si limita l’analisi alla sola figura ed alla sola questione delle fondazioni universitarie, ma si allarga l’osservazione giuridica ai nuovi modelli di fondazione che sono stati introdotti nella legislazione speciale post-codicistica, si noterà che tali innovazioni legislative si prestano (se addirittura, come quelle più recenti, non acclarano) una evidente strumentalità dell’istituto delle fondazioni rispetto alla prospettiva ordinamentale e sistemica di una privatizzazione tanto della pubblica amministrazione quanto delle aziende pubbliche, ancorché relative a servizi essenziali. E si noterà altresì che, sull’onda lunga del riutilizzo e della rivalutazione proprio delle fondazioni (cioè di un istituto che, pur nella sua dimensione privatistica, è naturalmente destinato a fini di «pubblica utilità» o di «utilità sociale») è dato registrare un incremento del finanziamento privato alla ricerca a fronte di un decremento di quello pubblico.
2009
Mazzarese, S. (2009). Le fondazioni universitarie tra disciplina di diritto comune e discipline di diritto speciale. In S. Mazzarese, A. Sassi (a cura di), Studi in onore di Antonio Palazzo - Diritto Privato, volume 2: Persona, famiglia e successioni (pp. 487-526). Torino : UTET GIURIDICA.
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