La nota propone spunti di riflessione sul dibattuto tema della qualificazione giuridica dell’ambiente mettendo a confronto il nuovo modello di “ambiente” disegnato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dai principi comunitari affermatisi a livello normativo con l’emanazione della Direttiva 2004/35/CE e dal D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” con quello delineato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Da tale confronto, secondo l’autore, emerge il carattere anacronistico della concezione di ambiente=“valore costituzionalmente protetto” propugnata dal Giudice delle Leggi rispetto al concetto di ambiente–materia attribuito dalla Costituzione Italiana (art. 117 comma 2 lettera s)) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La tutela ambientale, così come avviene in ambito comunitario, dovrebbe assumere un duplice ruolo: quello di “materia” ovvero di “settore” (v. artt. 3 e 174 TCE), e quello di “valore generale” capace di permeare di sé ogni altra azione e politica nazionale, in quanto dovere inderogabile di solidarietà delle presenti generazioni al cospetto di quelle future in ossequio al principio dello sviluppo sostenibile.
Scardina, F. (2008). L’ambiente valore giuridico o anche materia? (Note a margine del Convegno “Le infrastrutture marittime ed aeronautiche. Evoluzione concettuale e problematiche di gestione”- Palermo 2-3 maggio 2008).
L’ambiente valore giuridico o anche materia? (Note a margine del Convegno “Le infrastrutture marittime ed aeronautiche. Evoluzione concettuale e problematiche di gestione”- Palermo 2-3 maggio 2008)
SCARDINA, Francesca
2008-01-01
Abstract
La nota propone spunti di riflessione sul dibattuto tema della qualificazione giuridica dell’ambiente mettendo a confronto il nuovo modello di “ambiente” disegnato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dai principi comunitari affermatisi a livello normativo con l’emanazione della Direttiva 2004/35/CE e dal D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” con quello delineato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Da tale confronto, secondo l’autore, emerge il carattere anacronistico della concezione di ambiente=“valore costituzionalmente protetto” propugnata dal Giudice delle Leggi rispetto al concetto di ambiente–materia attribuito dalla Costituzione Italiana (art. 117 comma 2 lettera s)) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La tutela ambientale, così come avviene in ambito comunitario, dovrebbe assumere un duplice ruolo: quello di “materia” ovvero di “settore” (v. artt. 3 e 174 TCE), e quello di “valore generale” capace di permeare di sé ogni altra azione e politica nazionale, in quanto dovere inderogabile di solidarietà delle presenti generazioni al cospetto di quelle future in ossequio al principio dello sviluppo sostenibile.File | Dimensione | Formato | |
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