Pur essendosi reiterato fino ai giorni nostri il convincimento della «singolarità» della disciplina della vendita di cosa altrui quale deroga rispetto al principio generale della immediata traslatività della compravendita, che ha indotto la maggioritaria dottrina a qualificare la stessa vendita come «obbligatoria», resta ancòra attuale il rilievo secondo cui l’effetto obbligatorio è solo un effetto «strumentale» rispetto al realizzarsi dell’effetto reale finale. Che si continui a parlare di declino o meno dell’importanza della figura della vendita di cosa altrui, con alterne – e a volte diacronicamente confliggenti – vicende dottrinali nel trovare il fondamento delle disposizioni in materia, resta il fatto che l’indagine sull’attuale funzione, e soprattutto sulla natura, della vendita di cosa altrui nel sistema della compravendita in generale mantiene una sua persistente attualità. Lo studio si è proposto di rivedere criticamente la questione relativa al trasferimento dei diritti, che non può essere centrata lasciandosi irretire da eleganti geometrie concettuali e partendo dalla pregiudiziale accettazione di un dogma (quello della efficacia immediatamente traslativa del consenso), ma soprattutto senza tener conto della circostanza che, a volte, il trasferimento del diritto è l’esito di un piú ampio progetto economico che lo precede, e che lo include come atto finale e conclusivo. In questi casi la prassi tende a ricorrere ad una complessa sequenza procedimentale, contraddistinta da una fase preparatoria e regolamentare, da fasi intermedie non necessariamente negoziali, e da una fase negoziale finale attuativa di quel trasferimento del diritto precedentemente programmato come vincolante (è quel che accade, ad esempio, nel preliminare e nelle vendite obbligatorie). L’esistenza di fattispecie normative, quale la vendita di cosa altrui, che consentono l’interferenza non vincolante nell’altrui sfera dispositiva dimostrerebbe che il sistema giuridico contempla la produzione dell’effetto traslativo quale questione suscettibile di una pluralità di soluzioni, o nel senso dell’immediatezza, o nel senso del differimento, secondo una logica funzionale idonea ad assecondare la realizzazione dei piú diversi interessi privati.

Tardia, I. (2009). Vendita di cosa altrui e obbligazione del venditore di procurare l'acquisto della cosa. In P. Perlingieri, S. Polidori (a cura di), Domenico Rubino (pp. 245-293). Napoli : Edizioni Scientifiche italiane.

Vendita di cosa altrui e obbligazione del venditore di procurare l'acquisto della cosa

TARDIA, Ignazio
2009-01-01

Abstract

Pur essendosi reiterato fino ai giorni nostri il convincimento della «singolarità» della disciplina della vendita di cosa altrui quale deroga rispetto al principio generale della immediata traslatività della compravendita, che ha indotto la maggioritaria dottrina a qualificare la stessa vendita come «obbligatoria», resta ancòra attuale il rilievo secondo cui l’effetto obbligatorio è solo un effetto «strumentale» rispetto al realizzarsi dell’effetto reale finale. Che si continui a parlare di declino o meno dell’importanza della figura della vendita di cosa altrui, con alterne – e a volte diacronicamente confliggenti – vicende dottrinali nel trovare il fondamento delle disposizioni in materia, resta il fatto che l’indagine sull’attuale funzione, e soprattutto sulla natura, della vendita di cosa altrui nel sistema della compravendita in generale mantiene una sua persistente attualità. Lo studio si è proposto di rivedere criticamente la questione relativa al trasferimento dei diritti, che non può essere centrata lasciandosi irretire da eleganti geometrie concettuali e partendo dalla pregiudiziale accettazione di un dogma (quello della efficacia immediatamente traslativa del consenso), ma soprattutto senza tener conto della circostanza che, a volte, il trasferimento del diritto è l’esito di un piú ampio progetto economico che lo precede, e che lo include come atto finale e conclusivo. In questi casi la prassi tende a ricorrere ad una complessa sequenza procedimentale, contraddistinta da una fase preparatoria e regolamentare, da fasi intermedie non necessariamente negoziali, e da una fase negoziale finale attuativa di quel trasferimento del diritto precedentemente programmato come vincolante (è quel che accade, ad esempio, nel preliminare e nelle vendite obbligatorie). L’esistenza di fattispecie normative, quale la vendita di cosa altrui, che consentono l’interferenza non vincolante nell’altrui sfera dispositiva dimostrerebbe che il sistema giuridico contempla la produzione dell’effetto traslativo quale questione suscettibile di una pluralità di soluzioni, o nel senso dell’immediatezza, o nel senso del differimento, secondo una logica funzionale idonea ad assecondare la realizzazione dei piú diversi interessi privati.
2009
Settore IUS/01 - Diritto Privato
Tardia, I. (2009). Vendita di cosa altrui e obbligazione del venditore di procurare l'acquisto della cosa. In P. Perlingieri, S. Polidori (a cura di), Domenico Rubino (pp. 245-293). Napoli : Edizioni Scientifiche italiane.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10447/46136
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact