l contributo ripropone la discussione sull’esegesi della fattispecie disciplinata dall’art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 81 del 2015 (nel testo anteriore alla riforma del 2019) trattata dall’autore nei Colloqui Giuridici sul Lavoro del 2015 (a cura) di Antonio Vallebona per il Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. Lo studio rigettava la tesi che il lavoro organizzato dal committente fosse la terza fattispecie e anzi con riferimento delle condizioni di applicazione dimostrava la necessità di una lettura includente. La conclusione era che la nuova disciplina aveva natura antifraudolenta e determinava un allargamento (relativo) dell’area della subordinazione conseguente alla riduzione del campo di applicazione del lavoro autonomo coordinato. A distanza di poco più di quattro anni da quell’articolo la Suprema Corte di Cassazione (con la sentenza n.166/2020) sul caso Foodora Italia affronta per la prima volta il tema del lavoro etero.-organizzato e aderisce in pieno alla ricostruzione là proposta, sia in termini di funzione “rimediale” della norma, sia in termini di natura esemplificativa delle condizioni-caratteristiche dell’organizzazione sia in termini di riduzione dei spazi per il lavoro coordinato. Che la vicenda processuale trattasse dei ciclo-fattorini era ed è del tutto irrilevante ai fini della corretta interpretazione della disposizione. Infatti la conclusione che l’applicazione dello statuto del lavoro subordinato al rapporto di lavoro dei c.d. rider è una mera conseguenza della corretta ricostruzione della fattispecie rimediale prevista dalla legge e non effetto delle peculiarità del lavoro tramite piattaforma.
Cammalleri Calogero Massimo (2019). Il lavoro etero-organizzato prima e dopo il caso Foodora Italia. TEMILAVORO.IT SINOSSI INTERNET DI DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE, 11(1), 1-20.
Il lavoro etero-organizzato prima e dopo il caso Foodora Italia.
Cammalleri Calogero Massimo
2019-01-01
Abstract
l contributo ripropone la discussione sull’esegesi della fattispecie disciplinata dall’art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 81 del 2015 (nel testo anteriore alla riforma del 2019) trattata dall’autore nei Colloqui Giuridici sul Lavoro del 2015 (a cura) di Antonio Vallebona per il Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. Lo studio rigettava la tesi che il lavoro organizzato dal committente fosse la terza fattispecie e anzi con riferimento delle condizioni di applicazione dimostrava la necessità di una lettura includente. La conclusione era che la nuova disciplina aveva natura antifraudolenta e determinava un allargamento (relativo) dell’area della subordinazione conseguente alla riduzione del campo di applicazione del lavoro autonomo coordinato. A distanza di poco più di quattro anni da quell’articolo la Suprema Corte di Cassazione (con la sentenza n.166/2020) sul caso Foodora Italia affronta per la prima volta il tema del lavoro etero.-organizzato e aderisce in pieno alla ricostruzione là proposta, sia in termini di funzione “rimediale” della norma, sia in termini di natura esemplificativa delle condizioni-caratteristiche dell’organizzazione sia in termini di riduzione dei spazi per il lavoro coordinato. Che la vicenda processuale trattasse dei ciclo-fattorini era ed è del tutto irrilevante ai fini della corretta interpretazione della disposizione. Infatti la conclusione che l’applicazione dello statuto del lavoro subordinato al rapporto di lavoro dei c.d. rider è una mera conseguenza della corretta ricostruzione della fattispecie rimediale prevista dalla legge e non effetto delle peculiarità del lavoro tramite piattaforma.File | Dimensione | Formato | |
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