L’articolo analizza cosa sia successo, in tempi di pandemia, in quelle famiglie italiane in cui i genitori sono separati (di fatto o di diritto), divorziati o, comunque, per svariate ragioni, vivano in case diverse o, addirittura, in Comuni diversi e se, in questo contesto, sia stato garantito ai figli minori il diritto alla bi-genitorialità ed alla vita familiare. Le domande alle quali il contributo cerca di dare risposta in questa sono: le misure di emergenza hanno garantito l’esercizio dei diritti e doveri dei genitori? Il rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione? In altre parole, la Repubblica (legislatore, giudici, servizi sociali…) è stata in grado di proteggere i «diritti della famiglia come società naturale», garantendo «l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi» (art. 29)? Ed il «diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli»? E nei casi di incapacità dei genitori, la Repubblica ha «provveduto a che siano assolti i loro compiti»? (art. 30). Il diritto alla bi-genitorialità è implicito nelle già citate norme costituzionali ed espressamente sancito dagli artt. 315bis e 337ter cod. civ., ma anche nella Convenzione sui diritti del fanciullo e, in via mediata. dall’art. 8 della CEDU. Viene in considerazione la necessità di contemperare il diritto alla salute, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.), con il principio di genitorialità congiunta (art. 155 cod. civ.) introdotto con la L. 8 Febbraio 2006 n. 54, per cui, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere da essi congiuntamente cura, educazione ed istruzione (vd. para. 2). Vi è, inoltre, l’esigenza di tutelare i genitori stessi da possibili sanzioni, in un quadro normativo apparso da subito poco chiaro, soprattutto in quei casi di separazione di fatto, nei quali ancora un provvedimento che regola gli incontri, i diritti di visita, l’esercizio della bi-genitorialità non esiste, se non nella forma di un mero accordo tra le parti (vd. para.3). Ed ancora, più delicato e per molti versi critico l’esercizio al diritto alla bi-genitorialità per i minori affidati a terzi, a Case-famiglia e, più in generale, ai Servizi Sociali, in quelle situazioni in cui gli incontri tra genitori e figli dovrebbe avvenire e, come si vedrà, di fatto non sono avvenuti in cd. “Spazio Neutro” (vd. para. 4).

Pera, A. (2020). STATO DI EMERGENZA, LIBERTÀ FONDAMENTALI E DIRITTO ALLA BI-GENITORIALITÀ NELLE FAMIGLIE IN CRISI AI TEMPI DEL COVID-19. THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN, 26(1), 1-34.

STATO DI EMERGENZA, LIBERTÀ FONDAMENTALI E DIRITTO ALLA BI-GENITORIALITÀ NELLE FAMIGLIE IN CRISI AI TEMPI DEL COVID-19

Pera, A.
2020-01-01

Abstract

L’articolo analizza cosa sia successo, in tempi di pandemia, in quelle famiglie italiane in cui i genitori sono separati (di fatto o di diritto), divorziati o, comunque, per svariate ragioni, vivano in case diverse o, addirittura, in Comuni diversi e se, in questo contesto, sia stato garantito ai figli minori il diritto alla bi-genitorialità ed alla vita familiare. Le domande alle quali il contributo cerca di dare risposta in questa sono: le misure di emergenza hanno garantito l’esercizio dei diritti e doveri dei genitori? Il rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione? In altre parole, la Repubblica (legislatore, giudici, servizi sociali…) è stata in grado di proteggere i «diritti della famiglia come società naturale», garantendo «l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi» (art. 29)? Ed il «diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli»? E nei casi di incapacità dei genitori, la Repubblica ha «provveduto a che siano assolti i loro compiti»? (art. 30). Il diritto alla bi-genitorialità è implicito nelle già citate norme costituzionali ed espressamente sancito dagli artt. 315bis e 337ter cod. civ., ma anche nella Convenzione sui diritti del fanciullo e, in via mediata. dall’art. 8 della CEDU. Viene in considerazione la necessità di contemperare il diritto alla salute, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.), con il principio di genitorialità congiunta (art. 155 cod. civ.) introdotto con la L. 8 Febbraio 2006 n. 54, per cui, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere da essi congiuntamente cura, educazione ed istruzione (vd. para. 2). Vi è, inoltre, l’esigenza di tutelare i genitori stessi da possibili sanzioni, in un quadro normativo apparso da subito poco chiaro, soprattutto in quei casi di separazione di fatto, nei quali ancora un provvedimento che regola gli incontri, i diritti di visita, l’esercizio della bi-genitorialità non esiste, se non nella forma di un mero accordo tra le parti (vd. para.3). Ed ancora, più delicato e per molti versi critico l’esercizio al diritto alla bi-genitorialità per i minori affidati a terzi, a Case-famiglia e, più in generale, ai Servizi Sociali, in quelle situazioni in cui gli incontri tra genitori e figli dovrebbe avvenire e, come si vedrà, di fatto non sono avvenuti in cd. “Spazio Neutro” (vd. para. 4).
2020
Pera, A. (2020). STATO DI EMERGENZA, LIBERTÀ FONDAMENTALI E DIRITTO ALLA BI-GENITORIALITÀ NELLE FAMIGLIE IN CRISI AI TEMPI DEL COVID-19. THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN, 26(1), 1-34.
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