Il rapporto obbligatorio assorbe e risolve il problema dell’individuazione del soggetto (il debitore, appunto) cui imputare il danno, a meno che quest’ultimo non possa dipendere, oltre che dalla condotta del debitore, anche da fattori esterni, come accade quando ad essere violato è un obbligo di protezione. Ciò spiega perché nella responsabilità contrattuale del medico, si pone il problema del nesso di causa e dell’individuazione della regola di giudizio del fatto incerto (di distribuzione dell’onere della prova). Nell’ipotesi in cui non emerga in giudizio che sia “più probabile che no” che il danno sia stato causato dall’inadempimento (c.d. causa ignota), parte della dottrina ritiene che incomba sul medico/debitore l’onere di individuare una causa specifica che “più probabilmente che no” possa ritenersi causa del danno. Questa tesi, però, è poco razionale, perché conduce ad un’affermazione di responsabilità del medico anche in presenza di una mera probabilità statistica (allegazione dell’inadempimento eziologicamente qualificato), che è un dato scientificamente privo di significato se riferito ad un evento singolo e passato. La scelta della regola di giudizio del fatto incerto deve infatti tener conto anche del “grado di credibilità razionale” dell’ipotesi eziologica allegata dall’attore, al quale occorre guardare non in quanto criterio di valutazione della prova - posto che l’onere della stessa graverebbe, in ipotesi, sul convenuto - bensì, quale riscontro della persuasività della regola di giudizio adottata.

Plaia (2020). La responsabilità del medico e l'argomento statistico. I CONTRATTI, 341-350.

La responsabilità del medico e l'argomento statistico

Plaia
2020-01-01

Abstract

Il rapporto obbligatorio assorbe e risolve il problema dell’individuazione del soggetto (il debitore, appunto) cui imputare il danno, a meno che quest’ultimo non possa dipendere, oltre che dalla condotta del debitore, anche da fattori esterni, come accade quando ad essere violato è un obbligo di protezione. Ciò spiega perché nella responsabilità contrattuale del medico, si pone il problema del nesso di causa e dell’individuazione della regola di giudizio del fatto incerto (di distribuzione dell’onere della prova). Nell’ipotesi in cui non emerga in giudizio che sia “più probabile che no” che il danno sia stato causato dall’inadempimento (c.d. causa ignota), parte della dottrina ritiene che incomba sul medico/debitore l’onere di individuare una causa specifica che “più probabilmente che no” possa ritenersi causa del danno. Questa tesi, però, è poco razionale, perché conduce ad un’affermazione di responsabilità del medico anche in presenza di una mera probabilità statistica (allegazione dell’inadempimento eziologicamente qualificato), che è un dato scientificamente privo di significato se riferito ad un evento singolo e passato. La scelta della regola di giudizio del fatto incerto deve infatti tener conto anche del “grado di credibilità razionale” dell’ipotesi eziologica allegata dall’attore, al quale occorre guardare non in quanto criterio di valutazione della prova - posto che l’onere della stessa graverebbe, in ipotesi, sul convenuto - bensì, quale riscontro della persuasività della regola di giudizio adottata.
2020
Settore IUS/01 - Diritto Privato
Plaia (2020). La responsabilità del medico e l'argomento statistico. I CONTRATTI, 341-350.
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