Nell’ambito delle operazioni di salvataggio di 53 migranti-naufraghi, eseguite il 12 giugno 2019 in acque internazionali (al largo della Libia) dall’imbarcazione “Sea Watch 3” dell’omonima ong tedesca, la comandante Carola Rackete, al fine di portare a conclusione tali operazioni, chiede ripetutamente alle autorità italiane l’autorizzazione allo sbarco dei soccorsi nel porto di Lampedusa, individuato quale “luogo sicuro”, in inglese “place of safety” (“pos”). Dopo aver segnalato un continuo peggioramento delle condizioni psico-fisiche dei migranti a bordo, la “Sea Watch 3” trasgredisce dapprima il divieto di ingresso in acque territoriali e, nella notte del 29 giugno, dopo una ulteriore fase di stallo, si dirige verso la banchina del molo di Lampedusa. Nel tentativo di impedire l’attracco, una motonave della guardia di finanza (gdf) si frappone tra la banchina e la nave, e viene urtata da quest’ultima nelle manovre di ormeggio, prima di riuscire a sfilarsi e mettersi al sicuro. Ormeggiata la nave, la comandante Carola Rackete viene immediatamente arrestata. Due sono in particolare i reati originariamente attribuiti a Carola Rackete e per i quali la stessa gdf procedeva all’arresto in flagranza: i) il delitto di «violenza contro nave da guerra di cui all’art. 1100 cod. nav.); ii) il delitto di «resistenza a un pubblico ufficiale», previso e punito dall’art. 337 c.p. La richiesta della procura di Agrigento di convalidare l’arresto e di applicare contestualmente la misura cautelare del divieto di dimora è respinta dal Tribunale di Agrigento. Chiamati a pronunciarsi sul ricorso della procura contro il diniego di convalida, i giudici di legittimità confermano la decisione del giudice agrigentino, con motivazioni in alcuni punti differenti, ma complessivamente in linea con quelle da quest’ultimo fornite. La decisione è senz’altro apprezzabile, soprattutto perché essa pone i diritti fondamentali dell’individuo (nella specie, dei migranti-naufraghi) al vertice di ogni eventuale diatriba tecnico-giuridica di settore, nelle controvertibili interconnessioni fra diritto internazionale, diritto dell’immigrazione nazionale e diritto penale. Vi è però da chiedersi se i principi di diritto stabiliti, per un verso, possano agevolmente essere confermati in casi analoghi rispetto a quello – mediaticamente rilevante – oggetto di giudizio e, per altro verso, se essi siano tutti condivisibili negli stessi termini con i quali sono stati affermati.

Francesco Parisi (2020). La decisione della Cassazione sul caso Carola Rackete: note a margine. IL FORO ITALIANO(5), 290-315.

La decisione della Cassazione sul caso Carola Rackete: note a margine

Francesco Parisi
2020-01-01

Abstract

Nell’ambito delle operazioni di salvataggio di 53 migranti-naufraghi, eseguite il 12 giugno 2019 in acque internazionali (al largo della Libia) dall’imbarcazione “Sea Watch 3” dell’omonima ong tedesca, la comandante Carola Rackete, al fine di portare a conclusione tali operazioni, chiede ripetutamente alle autorità italiane l’autorizzazione allo sbarco dei soccorsi nel porto di Lampedusa, individuato quale “luogo sicuro”, in inglese “place of safety” (“pos”). Dopo aver segnalato un continuo peggioramento delle condizioni psico-fisiche dei migranti a bordo, la “Sea Watch 3” trasgredisce dapprima il divieto di ingresso in acque territoriali e, nella notte del 29 giugno, dopo una ulteriore fase di stallo, si dirige verso la banchina del molo di Lampedusa. Nel tentativo di impedire l’attracco, una motonave della guardia di finanza (gdf) si frappone tra la banchina e la nave, e viene urtata da quest’ultima nelle manovre di ormeggio, prima di riuscire a sfilarsi e mettersi al sicuro. Ormeggiata la nave, la comandante Carola Rackete viene immediatamente arrestata. Due sono in particolare i reati originariamente attribuiti a Carola Rackete e per i quali la stessa gdf procedeva all’arresto in flagranza: i) il delitto di «violenza contro nave da guerra di cui all’art. 1100 cod. nav.); ii) il delitto di «resistenza a un pubblico ufficiale», previso e punito dall’art. 337 c.p. La richiesta della procura di Agrigento di convalidare l’arresto e di applicare contestualmente la misura cautelare del divieto di dimora è respinta dal Tribunale di Agrigento. Chiamati a pronunciarsi sul ricorso della procura contro il diniego di convalida, i giudici di legittimità confermano la decisione del giudice agrigentino, con motivazioni in alcuni punti differenti, ma complessivamente in linea con quelle da quest’ultimo fornite. La decisione è senz’altro apprezzabile, soprattutto perché essa pone i diritti fondamentali dell’individuo (nella specie, dei migranti-naufraghi) al vertice di ogni eventuale diatriba tecnico-giuridica di settore, nelle controvertibili interconnessioni fra diritto internazionale, diritto dell’immigrazione nazionale e diritto penale. Vi è però da chiedersi se i principi di diritto stabiliti, per un verso, possano agevolmente essere confermati in casi analoghi rispetto a quello – mediaticamente rilevante – oggetto di giudizio e, per altro verso, se essi siano tutti condivisibili negli stessi termini con i quali sono stati affermati.
2020
Francesco Parisi (2020). La decisione della Cassazione sul caso Carola Rackete: note a margine. IL FORO ITALIANO(5), 290-315.
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