(ABSTRACT) Contratto di assicurazione e pretesa onerosità della clausola di regolazione del premio assicurativo: la soluzione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Com’è noto, l’assicurazione è il contratto col quale una parte (l’assicuratore), verso pagamento di un corrispettivo (il premio), si obbliga a pagare un’indennità al verificarsi di uno specifico evento. Detto contratto può essere di due tipi: “contro i danni” e “sulla vita”. Nel primo tipo l’evento coperto da assicurazione è il danno prodotto da un sinistro, nel secondo, invece, attiene alla vita umana. Il codice civile, nella nozione data all’art. 1882 c.c., contempla in modo unitario tali due grandi rami di assicurazione, seppure le differenze di disciplina sono ormai marcate. Tuttavia, vi è un elemento che spiega la considerazione unitaria: il profilo del rischio, inteso come probabilità di un evento sfavorevole, dalle cui conseguenze il contratto è volto a tenere indenne l’assicurato. Funzione e causa dell’assicurazione è il trasferimento di un rischio dal soggetto esposto ad esso (un comune cittadino, un impresa) ad un altro, che lo assume su di sé verso corrispettivo. L’assicuratore, a sua volta, è in grado di far fronte a tali rischi basandosi sulla legge dei grandi numeri e sul calcolo delle probabilità. E’ ovvio che l’effettuazione di detti calcoli e la gestione di tali meccanismi costituiscono un’attività complessa che non potrebbe svolgere chiunque, in particolare una singola persona: per questa ragione la legge riserva lo svolgimento dell’attività assicurativa a enti pubblici, società per azioni e società cooperative, pena la nullità (relativa) del contratto, a norma degli artt. 1883 cc. e 167 cod. ass. private. A norma dell’art. 1901 c.c., se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita nel contratto, l’assicurazione e, quindi, l’obbligo indennitario in capo all’assicuratore, restano sospesi sino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente corrisponde quanto da lui dovuto (tale previsione è, comunque, derogabile in senso più favorevole per l’assicurato); diversamente, se il mancato pagamento della rata di premio convenuta riguarda i periodi successivi al primo, è previsto un periodo di tolleranza di quindici giorni durante il quale, nonostante l’inadempimento del contraente, l’assicurazione rimane operativa, con conseguente obbligo dell’assicuratore di manlevare l’assicurato o di corrispondere il capitale o la rendita pattuiti nel caso in cui, rispettivamente, il sinistro o l’evento attinente alla vita umana si verifichino medio tempore durante il predetto periodo di tolleranza. Il presente approfondimento si propone di analizzare la questione relativa alla clausola convenzionale di regolamentazione del premio inserita in un contratto di assicurazione (in forza della quale il premio si scorpora in due parti, una delle quali determinata in misura fissa e da pagare anticipatamente, l’altra variabile da pagare a conguaglio), allorquando l’assicurato ometta di comunicare i dati relativi al volume delle vendite effettuate in un determinato periodo di tempo ( informativa necessaria ai fini del computo della parte di premio variabile)...

Rosa Geraci (2008). Contratto di assicurazione e pretesa onerosità della clausola di regolamentazione del premio assicurativo: la soluzione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Diritto&Diritti, 2008-10-30, 1-4.

Contratto di assicurazione e pretesa onerosità della clausola di regolamentazione del premio assicurativo: la soluzione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

GERACI, Rosa
2008-01-01

Abstract

(ABSTRACT) Contratto di assicurazione e pretesa onerosità della clausola di regolazione del premio assicurativo: la soluzione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Com’è noto, l’assicurazione è il contratto col quale una parte (l’assicuratore), verso pagamento di un corrispettivo (il premio), si obbliga a pagare un’indennità al verificarsi di uno specifico evento. Detto contratto può essere di due tipi: “contro i danni” e “sulla vita”. Nel primo tipo l’evento coperto da assicurazione è il danno prodotto da un sinistro, nel secondo, invece, attiene alla vita umana. Il codice civile, nella nozione data all’art. 1882 c.c., contempla in modo unitario tali due grandi rami di assicurazione, seppure le differenze di disciplina sono ormai marcate. Tuttavia, vi è un elemento che spiega la considerazione unitaria: il profilo del rischio, inteso come probabilità di un evento sfavorevole, dalle cui conseguenze il contratto è volto a tenere indenne l’assicurato. Funzione e causa dell’assicurazione è il trasferimento di un rischio dal soggetto esposto ad esso (un comune cittadino, un impresa) ad un altro, che lo assume su di sé verso corrispettivo. L’assicuratore, a sua volta, è in grado di far fronte a tali rischi basandosi sulla legge dei grandi numeri e sul calcolo delle probabilità. E’ ovvio che l’effettuazione di detti calcoli e la gestione di tali meccanismi costituiscono un’attività complessa che non potrebbe svolgere chiunque, in particolare una singola persona: per questa ragione la legge riserva lo svolgimento dell’attività assicurativa a enti pubblici, società per azioni e società cooperative, pena la nullità (relativa) del contratto, a norma degli artt. 1883 cc. e 167 cod. ass. private. A norma dell’art. 1901 c.c., se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita nel contratto, l’assicurazione e, quindi, l’obbligo indennitario in capo all’assicuratore, restano sospesi sino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente corrisponde quanto da lui dovuto (tale previsione è, comunque, derogabile in senso più favorevole per l’assicurato); diversamente, se il mancato pagamento della rata di premio convenuta riguarda i periodi successivi al primo, è previsto un periodo di tolleranza di quindici giorni durante il quale, nonostante l’inadempimento del contraente, l’assicurazione rimane operativa, con conseguente obbligo dell’assicuratore di manlevare l’assicurato o di corrispondere il capitale o la rendita pattuiti nel caso in cui, rispettivamente, il sinistro o l’evento attinente alla vita umana si verifichino medio tempore durante il predetto periodo di tolleranza. Il presente approfondimento si propone di analizzare la questione relativa alla clausola convenzionale di regolamentazione del premio inserita in un contratto di assicurazione (in forza della quale il premio si scorpora in due parti, una delle quali determinata in misura fissa e da pagare anticipatamente, l’altra variabile da pagare a conguaglio), allorquando l’assicurato ometta di comunicare i dati relativi al volume delle vendite effettuate in un determinato periodo di tempo ( informativa necessaria ai fini del computo della parte di premio variabile)...
2008
Settore IUS/01 - Diritto Privato
Rosa Geraci (2008). Contratto di assicurazione e pretesa onerosità della clausola di regolamentazione del premio assicurativo: la soluzione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Diritto&Diritti, 2008-10-30, 1-4.
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