In questo studio viene ampiamente criticato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui il delitto di commercio di prodotti con marchi contraffatti (art. 474 c.p.) sarebbe punibile anche nei casi di grossolanità della condotta, e cioè di falsificazione assai facilmente riconoscibile dai potenziali acquirenti per le particolari modalità di messa in vendita. L’autore evidenzia che in questi casi la condotta realizzata dall’imputato è in realtà inoffensiva rispetto al bene giuridico della fede pubblica, che consiste nella fiducia della collettività in certi oggetti o simboli nel compimento di negozi giuridici e di operazioni economiche. Più correttamente la giurisprudenza dovrebbe affermare la responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 127, 1° comma, codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30), che è posto a tutela del diritto del titolare del marchio al suo sfruttamento esclusivo. Inoltre, l’autore evidenzia che la tutela penale del marchio va perseguita anche nei confronti degli acquirenti dei prodotti contraffatti, responsabili del reato di ricettazione.

GIACONA I (2009). Punibilità della vendita di merci grossolanamente contraffatte. DIRITTO PENALE E PROCESSO, 2009-03(fasc. 3/09), 323-332.

Punibilità della vendita di merci grossolanamente contraffatte

GIACONA, Ignazio
2009-01-01

Abstract

In questo studio viene ampiamente criticato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui il delitto di commercio di prodotti con marchi contraffatti (art. 474 c.p.) sarebbe punibile anche nei casi di grossolanità della condotta, e cioè di falsificazione assai facilmente riconoscibile dai potenziali acquirenti per le particolari modalità di messa in vendita. L’autore evidenzia che in questi casi la condotta realizzata dall’imputato è in realtà inoffensiva rispetto al bene giuridico della fede pubblica, che consiste nella fiducia della collettività in certi oggetti o simboli nel compimento di negozi giuridici e di operazioni economiche. Più correttamente la giurisprudenza dovrebbe affermare la responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 127, 1° comma, codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30), che è posto a tutela del diritto del titolare del marchio al suo sfruttamento esclusivo. Inoltre, l’autore evidenzia che la tutela penale del marchio va perseguita anche nei confronti degli acquirenti dei prodotti contraffatti, responsabili del reato di ricettazione.
2009
Settore IUS/17 - Diritto Penale
GIACONA I (2009). Punibilità della vendita di merci grossolanamente contraffatte. DIRITTO PENALE E PROCESSO, 2009-03(fasc. 3/09), 323-332.
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