La giurisprudenza sembra avere ormai individuato un criterio sufficientemente stabile per decidere quando la calunnia difensiva sia lecita e quando non lo sia: a tal fine, occorrerebbe verificare che tra calunnia e difesa corra (quella che i giudici chiamano) una stretta connessione funzionale; la quale, peraltro, dipenderebbe anche dalle modalità concrete della calunnia: quanto più dettagliata e credibile sia questa, tanto meno stretta sarebbe la sua connessione funzionale con la difesa. Nell’articolo si sostiene che, sebbene le soluzioni giurisprudenziali alle quali si giunge in applicazione di questo criterio appaiano generalmente condivisibili, il criterio stesso ne costituisce una giustificazione insufficiente e contro-intuitiva. Una giustificazione adeguata richiede, invece, che si distingua tra calunnia come mezzo difensivo e calunnia implicata nella negazione dell’addebito: solo quest’ultima, non la prima, lecita in quanto esercizio del diritto di difesa.
Spena, A. (2020). LA CALUNNIA DIFENSIVA AI CONFINI DEL DIRITTO DI DIFESA: SULLA NECESSITÀ DI DISTINGUERE TRA CALUNNIA IMPLICITA E CALUNNIA-MEZZO. LA LEGISLAZIONE PENALE, 1-18.
LA CALUNNIA DIFENSIVA AI CONFINI DEL DIRITTO DI DIFESA: SULLA NECESSITÀ DI DISTINGUERE TRA CALUNNIA IMPLICITA E CALUNNIA-MEZZO
Spena, A
2020-01-01
Abstract
La giurisprudenza sembra avere ormai individuato un criterio sufficientemente stabile per decidere quando la calunnia difensiva sia lecita e quando non lo sia: a tal fine, occorrerebbe verificare che tra calunnia e difesa corra (quella che i giudici chiamano) una stretta connessione funzionale; la quale, peraltro, dipenderebbe anche dalle modalità concrete della calunnia: quanto più dettagliata e credibile sia questa, tanto meno stretta sarebbe la sua connessione funzionale con la difesa. Nell’articolo si sostiene che, sebbene le soluzioni giurisprudenziali alle quali si giunge in applicazione di questo criterio appaiano generalmente condivisibili, il criterio stesso ne costituisce una giustificazione insufficiente e contro-intuitiva. Una giustificazione adeguata richiede, invece, che si distingua tra calunnia come mezzo difensivo e calunnia implicata nella negazione dell’addebito: solo quest’ultima, non la prima, lecita in quanto esercizio del diritto di difesa.File | Dimensione | Formato | |
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