Il saggio intende anzitutto cogliere lo stato dell’assetto dei rapporti fra lo Stato e i suoi enti, da un lato, e la Regione e i minori enti locali, dall’altro, in una materia come quella dello sport alla quale non si sono rivolti molti approfondimenti dottrinali. Ma l’obiettivo primo si è necessariamente allargato in una prospettiva più ampia. Se, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, l’ «ordinamento sportivo» è diventato materia di rilievo costituzionale (art. 117, comma 3°), è stato spontaneo tentare di verificare se e in che misura i vari filoni riformatori in materia, che sono venuti confluendo negli Statuti regionali di ‘nuova generazione’, si siano tradotti in effettive scelte legislative, conformando la pratica dell’azione regionale e la dinamica dei rapporti fra questa e l’azione delle tradizionali strutture statali. Con la riforma costituzionale - è questo il punto centrale della ricerca – è stata accordata al legislatore regionale la possibilità di un intervento regolatore e propulsivo delle attività sportive improntato a criteri di omogeneità e completezza. La ricerca ha dimostrato che, dopo la riforma costituzionale, nel campo delle attività sportive le Regioni hanno dato impulso ad una rinnovata e organica azione di governo. In particolare, si mette in luce l’apertura della più recente legislazione sportiva verso una impostazione più aderente alla concezione dello sport come «servizio sociale», il che significherebbe in sostanza dare vita ad un impianto di interventi settoriali articolato per strumenti di programmazione destinato a realizzare forniture di impianti e servizi tramite le quali tutti i cittadini possano svolgere la pratica sportiva secondo le preferenze di ciascuno.
Blando, F. (2009). Le competenze delle regioni in materia di sport. RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT, 1(1), 29-57.
Le competenze delle regioni in materia di sport
BLANDO, Felice
2009-01-01
Abstract
Il saggio intende anzitutto cogliere lo stato dell’assetto dei rapporti fra lo Stato e i suoi enti, da un lato, e la Regione e i minori enti locali, dall’altro, in una materia come quella dello sport alla quale non si sono rivolti molti approfondimenti dottrinali. Ma l’obiettivo primo si è necessariamente allargato in una prospettiva più ampia. Se, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, l’ «ordinamento sportivo» è diventato materia di rilievo costituzionale (art. 117, comma 3°), è stato spontaneo tentare di verificare se e in che misura i vari filoni riformatori in materia, che sono venuti confluendo negli Statuti regionali di ‘nuova generazione’, si siano tradotti in effettive scelte legislative, conformando la pratica dell’azione regionale e la dinamica dei rapporti fra questa e l’azione delle tradizionali strutture statali. Con la riforma costituzionale - è questo il punto centrale della ricerca – è stata accordata al legislatore regionale la possibilità di un intervento regolatore e propulsivo delle attività sportive improntato a criteri di omogeneità e completezza. La ricerca ha dimostrato che, dopo la riforma costituzionale, nel campo delle attività sportive le Regioni hanno dato impulso ad una rinnovata e organica azione di governo. In particolare, si mette in luce l’apertura della più recente legislazione sportiva verso una impostazione più aderente alla concezione dello sport come «servizio sociale», il che significherebbe in sostanza dare vita ad un impianto di interventi settoriali articolato per strumenti di programmazione destinato a realizzare forniture di impianti e servizi tramite le quali tutti i cittadini possano svolgere la pratica sportiva secondo le preferenze di ciascuno.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.