I difensori civici tendono ad atteggiarsi come “mediatori” nei rapporti tra cittadini e pubblica Amministrazione e consentono di ripristinare condizioni di buona amministrazione compromesse dal cattivo funzionamento dei pubblici poteri; infatti, l’ombudsman deve rilevare le inadeguatezze, i vizi e gli abusi nell’uso dei poteri dell’esecutivo nell’ambito dell’Amministrazione, ma non può mai modificare, revocare o annullare i provvedimenti dell’Amministrazione. Esso si pone come punto di mediazione tra cittadini e pubblica Amministrazione, momento partecipativo nella gestione del procedimento amministrativo, stimolo e verifica dell’azione amministrativa, che deve rapportarsi, sì, ai valori di efficienza ed efficacia, ma anche a quelli di equità ed etica giuridica. In Italia, tale istituto suscita grande interesse grazie al suo accoglimento in quasi tutti gli ordinamenti regionali e, a seguito della legge 142 del 1990, nella maggior parte degli Statuti comunali e provinciali. L’ordinamento giuridico nazionale, nell’ottica di nuove forme di tutela più specificamente legate ad un ruolo “partecipativo” del cittadino, introduce la figura del difensore civico, cui si riconosce una funzione di “cerniera” sociale tra cittadini e pubblica Amministrazione, costituendo un centro di mediazione del tutto gratuito per i cittadini e forma specifica di tutela nella complessità e caoticità di norme e regolamenti, che inevitabilmente ne compromettono la certezza dei rapporti con la pubblica Amministrazione.

CANGELOSI, G. (2008). Il difensore civico tra norma e realtà. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO, 2008(Anno LXII), 197-236.

Il difensore civico tra norma e realtà

CANGELOSI, Gabriella
2008-01-01

Abstract

I difensori civici tendono ad atteggiarsi come “mediatori” nei rapporti tra cittadini e pubblica Amministrazione e consentono di ripristinare condizioni di buona amministrazione compromesse dal cattivo funzionamento dei pubblici poteri; infatti, l’ombudsman deve rilevare le inadeguatezze, i vizi e gli abusi nell’uso dei poteri dell’esecutivo nell’ambito dell’Amministrazione, ma non può mai modificare, revocare o annullare i provvedimenti dell’Amministrazione. Esso si pone come punto di mediazione tra cittadini e pubblica Amministrazione, momento partecipativo nella gestione del procedimento amministrativo, stimolo e verifica dell’azione amministrativa, che deve rapportarsi, sì, ai valori di efficienza ed efficacia, ma anche a quelli di equità ed etica giuridica. In Italia, tale istituto suscita grande interesse grazie al suo accoglimento in quasi tutti gli ordinamenti regionali e, a seguito della legge 142 del 1990, nella maggior parte degli Statuti comunali e provinciali. L’ordinamento giuridico nazionale, nell’ottica di nuove forme di tutela più specificamente legate ad un ruolo “partecipativo” del cittadino, introduce la figura del difensore civico, cui si riconosce una funzione di “cerniera” sociale tra cittadini e pubblica Amministrazione, costituendo un centro di mediazione del tutto gratuito per i cittadini e forma specifica di tutela nella complessità e caoticità di norme e regolamenti, che inevitabilmente ne compromettono la certezza dei rapporti con la pubblica Amministrazione.
2008
Settore IUS/09 - Istituzioni Di Diritto Pubblico
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
CANGELOSI, G. (2008). Il difensore civico tra norma e realtà. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO, 2008(Anno LXII), 197-236.
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