L’articolo analizza la disposizione dell’art. 15 del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) che, per la prima volta, introduce un obbligo di comunicazione nei confronti dei contribuenti (c.d. di alert) a carico di creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione e INPS) relativamente ai debiti tributari. In particolare ci si sofferma: (i) sulla nozione di esposizione debitoria con importo “rilevante” - dalla quale decorre il termine di novanta giorni per l’obbligo di comunicazione - che muta in ragione dell’ente creditore, della tipologia e della misura del debito; (ii) su cosa debba intendersi per “crediti definitivamente accertati”, e ciò sia con riguardo alla natura del credito, sia con riguardo al calcolo dei novanta giorni dalla sua scadenza; (iii) sulle problematiche concernenti il termine di invio della comunicazione; (iv) sul concetto e sui modi di “regolazione della posizione debitoria” da parte del contribuente. L’analisi mostra talune incongruenze del recentissimo impianto normativo che ragionevolmente daranno luogo a non pochi dubbi applicativi.
Perrone, A. (2019). Nuova disciplina della “crisi d’impresa” e obbligo di segnalazione da parte dei “creditori pubblici qualificati” (Agenzie fiscali e INPS): primissime riflessioni. RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, 1-7.
Nuova disciplina della “crisi d’impresa” e obbligo di segnalazione da parte dei “creditori pubblici qualificati” (Agenzie fiscali e INPS): primissime riflessioni.
Perrone, A
2019-01-01
Abstract
L’articolo analizza la disposizione dell’art. 15 del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) che, per la prima volta, introduce un obbligo di comunicazione nei confronti dei contribuenti (c.d. di alert) a carico di creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione e INPS) relativamente ai debiti tributari. In particolare ci si sofferma: (i) sulla nozione di esposizione debitoria con importo “rilevante” - dalla quale decorre il termine di novanta giorni per l’obbligo di comunicazione - che muta in ragione dell’ente creditore, della tipologia e della misura del debito; (ii) su cosa debba intendersi per “crediti definitivamente accertati”, e ciò sia con riguardo alla natura del credito, sia con riguardo al calcolo dei novanta giorni dalla sua scadenza; (iii) sulle problematiche concernenti il termine di invio della comunicazione; (iv) sul concetto e sui modi di “regolazione della posizione debitoria” da parte del contribuente. L’analisi mostra talune incongruenze del recentissimo impianto normativo che ragionevolmente daranno luogo a non pochi dubbi applicativi.File | Dimensione | Formato | |
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