Gli interventi contemplati nella legge 9 gennaio 2019, n. 3 intendono astrattamente raccogliere le numerose sollecitazioni internazionali verso la prevenzione e la repressione dei fenomeni corruttivi. Nel complesso la manovra normativa disvela la sempre più stretta connessione tra le norme anticorruzione e il modello differenziato di contrasto al crimine organizzato a causa delle caratteristiche endemiche e distorsive dei fenomeni corruttivi nel nostro Paese. L'analisi critica, condotta sui tre versanti: a) delle innovazioni in tema di affidamento dei beni mobili diversi dal danaro agli organi di polizia giudiziaria; b) dell'estensione della riparazione per equivalente già contemplata nell’art. 322-quater c.p.; c) della possibilità di disporre la confisca ex art. 322-ter c.p. anche nei casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, mette in luce i molteplici nodi problematici della novella anche in relazioni agli apporti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. In particolare numerosi dubbi si addensano sull’uso irrefrenabile della confisca (anche senza condanna) e sulla realizzazione di moltiplicatori sanzionatori de eadem facto, a fronte della prevalente assenza di percezione collettiva di illiceità delle condotte di corruzione.
Maggio (2019). Confisca per equivalente e proscioglimento. In M. Del Tufo (a cura di), La legge anticorruzione 9 gennaio 2019, n. 3 : Aggiornata alla legge 28 giugno 2019, n. 58 (pp. 109-152). Torino : Giappichelli.
Confisca per equivalente e proscioglimento
Maggio
2019-01-01
Abstract
Gli interventi contemplati nella legge 9 gennaio 2019, n. 3 intendono astrattamente raccogliere le numerose sollecitazioni internazionali verso la prevenzione e la repressione dei fenomeni corruttivi. Nel complesso la manovra normativa disvela la sempre più stretta connessione tra le norme anticorruzione e il modello differenziato di contrasto al crimine organizzato a causa delle caratteristiche endemiche e distorsive dei fenomeni corruttivi nel nostro Paese. L'analisi critica, condotta sui tre versanti: a) delle innovazioni in tema di affidamento dei beni mobili diversi dal danaro agli organi di polizia giudiziaria; b) dell'estensione della riparazione per equivalente già contemplata nell’art. 322-quater c.p.; c) della possibilità di disporre la confisca ex art. 322-ter c.p. anche nei casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, mette in luce i molteplici nodi problematici della novella anche in relazioni agli apporti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. In particolare numerosi dubbi si addensano sull’uso irrefrenabile della confisca (anche senza condanna) e sulla realizzazione di moltiplicatori sanzionatori de eadem facto, a fronte della prevalente assenza di percezione collettiva di illiceità delle condotte di corruzione.File | Dimensione | Formato | |
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