Il Capo II del d.lg. n. 151/2001 reca l’attuazione della delega contenuta nell’art. 15 della l. n. 53/2000, con riferimento alla “tutela della salute della lavoratrice” 1 . La rubrica dell’art. 6, a differenza dell’ellittica (e asfittica) intitolazione del Capo II, riferita solo alla «salute della lavoratrice», è intitolata «tutela della sicurezza e della salute». Il 1° co. esplicitamente «prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio» 2 , fissando in modo compiuto la reale estensione della disciplina apprestata e il suo riferirsi inscindibil- mente al rapporto madre-figlio 3 . Le disposizioni contenute negli artt. da 6 a 15, dettano una “disciplina par- ticolare di genere” per la tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice in due momenti di massima vulnerabilità 4 : la gestazione (e il parto) e i primi sette mesi di vita del nato 5 , periodo che, così unitariamente determinato, ingloba indistintamente anche il puerperio 6 . In considerazione della diver- sità biologica 7 della condizione di maternità rispetto a quella di paternità e in coerenza con la tecnica definitoria di cui all’art. 2 del t.u. 8 , la disciplina in commento si aggiunge sia a quella generale di tutela della salute, di cui all’art. 32 della Costituzione, sia a quella della sicurezza sul lavoro di cui al d.lg. 9.4.2008, n. 81 9 sia, infine, a quella generale della lavoratrice madre e della genitrice stabilite dallo stesso t.u. e dalla l. n. 53/2000 (per le parti non sostituite dal t.u.). La disciplina in commento invera nell’ordinamento il diritto asimmetrico (o diseguale) attuativo (almeno in parte) della «speciale adeguata protezione» della madre e del bambino proclamata dall’art. 37, 1° co. secondo periodo della Costituzione 10 . Il capo in discussione compendia aggiorna e coordina le tutele previste della l. 30.12.1971, n. 1204 intitolata alla «Tutela delle lavoratrici madri» (artt. 3, 30, 8° co., 31, 1° co., 9), della l. 7.8.1990, n. 232 sulla estensione delle tutele delle lavoratrici madri alla Polizia di Stato e penitenziaria (art. 13), dal d.lg. 17.3.1995, n. 230 di attuazione delle direttive in materia di radia- zioni ionizzanti (art. 69), dal d.lg. 25.11.1996, n. 645 11 recante il Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (artt. 1-9) 12 , della l. 8.3.2000, n. 53 legge delega del t.u. in com- mento e Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (artt. 12, 3° co., e 14); disposizioni a loro volta in gran parte precorri- trici 13 , come nel caso della legge n. 1204/1971 o attuatrici, nel caso di tutte le altre prima elencate, di numerose direttive europee.

Cammalleri, C.M. (2018). Tutela della salute della lavoratrice. In G. Di Rosa (a cura di), Commentario del Codice Civile diretto da Enrico Gabrielli. Della Famiglia a cura di Giovanni Di Rosa (leggi complementari) (pp. 1381-1426). UTET Giuridica.

Tutela della salute della lavoratrice

Cammalleri, Calogero Massimo
2018-01-01

Abstract

Il Capo II del d.lg. n. 151/2001 reca l’attuazione della delega contenuta nell’art. 15 della l. n. 53/2000, con riferimento alla “tutela della salute della lavoratrice” 1 . La rubrica dell’art. 6, a differenza dell’ellittica (e asfittica) intitolazione del Capo II, riferita solo alla «salute della lavoratrice», è intitolata «tutela della sicurezza e della salute». Il 1° co. esplicitamente «prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio» 2 , fissando in modo compiuto la reale estensione della disciplina apprestata e il suo riferirsi inscindibil- mente al rapporto madre-figlio 3 . Le disposizioni contenute negli artt. da 6 a 15, dettano una “disciplina par- ticolare di genere” per la tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice in due momenti di massima vulnerabilità 4 : la gestazione (e il parto) e i primi sette mesi di vita del nato 5 , periodo che, così unitariamente determinato, ingloba indistintamente anche il puerperio 6 . In considerazione della diver- sità biologica 7 della condizione di maternità rispetto a quella di paternità e in coerenza con la tecnica definitoria di cui all’art. 2 del t.u. 8 , la disciplina in commento si aggiunge sia a quella generale di tutela della salute, di cui all’art. 32 della Costituzione, sia a quella della sicurezza sul lavoro di cui al d.lg. 9.4.2008, n. 81 9 sia, infine, a quella generale della lavoratrice madre e della genitrice stabilite dallo stesso t.u. e dalla l. n. 53/2000 (per le parti non sostituite dal t.u.). La disciplina in commento invera nell’ordinamento il diritto asimmetrico (o diseguale) attuativo (almeno in parte) della «speciale adeguata protezione» della madre e del bambino proclamata dall’art. 37, 1° co. secondo periodo della Costituzione 10 . Il capo in discussione compendia aggiorna e coordina le tutele previste della l. 30.12.1971, n. 1204 intitolata alla «Tutela delle lavoratrici madri» (artt. 3, 30, 8° co., 31, 1° co., 9), della l. 7.8.1990, n. 232 sulla estensione delle tutele delle lavoratrici madri alla Polizia di Stato e penitenziaria (art. 13), dal d.lg. 17.3.1995, n. 230 di attuazione delle direttive in materia di radia- zioni ionizzanti (art. 69), dal d.lg. 25.11.1996, n. 645 11 recante il Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (artt. 1-9) 12 , della l. 8.3.2000, n. 53 legge delega del t.u. in com- mento e Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (artt. 12, 3° co., e 14); disposizioni a loro volta in gran parte precorri- trici 13 , come nel caso della legge n. 1204/1971 o attuatrici, nel caso di tutte le altre prima elencate, di numerose direttive europee.
2018
Cammalleri, C.M. (2018). Tutela della salute della lavoratrice. In G. Di Rosa (a cura di), Commentario del Codice Civile diretto da Enrico Gabrielli. Della Famiglia a cura di Giovanni Di Rosa (leggi complementari) (pp. 1381-1426). UTET Giuridica.
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