Il regionalismo differenziato sancito dall’art. 116, terzo comma, Cost.1, sul quale premono le Regioni del Nord, potrà non danneggiare la Sicilia soltanto se, contestualmente, troveranno riconoscimento le previsioni dello Statuto, l’art. 10 della l. Cost. 3 del 2001 e l’attivazione degli strumenti di perequazione fiscale ed infrastrutturale previsti dalla stessa Costituzione e dai Trattati UE, nonché dalla disciplina sul federalismo fiscale.
Gaetano Armao (2019). IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO E LA REGIONE SICILIANA. ASTRID RASSEGNA, 9/2019, 1-25.
IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO E LA REGIONE SICILIANA
Gaetano Armao
2019-01-01
Abstract
Il regionalismo differenziato sancito dall’art. 116, terzo comma, Cost.1, sul quale premono le Regioni del Nord, potrà non danneggiare la Sicilia soltanto se, contestualmente, troveranno riconoscimento le previsioni dello Statuto, l’art. 10 della l. Cost. 3 del 2001 e l’attivazione degli strumenti di perequazione fiscale ed infrastrutturale previsti dalla stessa Costituzione e dai Trattati UE, nonché dalla disciplina sul federalismo fiscale.File in questo prodotto:
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