La ricerca intende prospettare un’analisi dell’operare della prohibitio, quale strumento di difesa extraprocessuale, in caso di tentativo di violazione della servitus altius non tollendi e delle modalità con le quali ad essa fu connessa la tutela petitoria di questa servitù. Proprio in queste modalità l’autore crede di poter scorgere la chiave di lettura di quel ius altius tollendi al quale non riconosce natura sostanziale di servitù. L’inclusione del ius altius tollendi, accanto al ius altius non tollendi, tra i iura praediorum urbanorum in Gai 2.14 fu determinata dalla particolare prospettiva adottata dal giurista, una prospettiva che guardava ai fenomeni analizzati anche in chiave processuale. Il “ius altius tollendi” ed il “ius altius non tollendi” costituivano il contenuto delle intentiones di due formule legate tra loro da un rapporto di complementarietà, perché poste a tutela di un’unica situazione, relativa al ius dei praedii vicinii, che, a sviluppo avvenuto ed in base una visione del fenomeno risolta nel suo aspetto sostanziale, era definito in termini di servitus altius non tollendi. Entrambe le azioni, la c.d. confessoria (con formula negativa) e la c.d. negatoria di servitù (con formula affermativa), furono concepite quali strumenti processuali relativi al rapporto di servitù ed esperibili, in caso di contrasto, dall’uno o dall’altro dei due soggetti, in presenza di differenti presupposti.
DE SIMONE, M. (2004). Riflessioni sul ruolo della prohibitio nella tutela petitoria della servitus altius non tollendi. ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO, 2004, 83-154.
Riflessioni sul ruolo della prohibitio nella tutela petitoria della servitus altius non tollendi
DE SIMONE, Monica
2004-01-01
Abstract
La ricerca intende prospettare un’analisi dell’operare della prohibitio, quale strumento di difesa extraprocessuale, in caso di tentativo di violazione della servitus altius non tollendi e delle modalità con le quali ad essa fu connessa la tutela petitoria di questa servitù. Proprio in queste modalità l’autore crede di poter scorgere la chiave di lettura di quel ius altius tollendi al quale non riconosce natura sostanziale di servitù. L’inclusione del ius altius tollendi, accanto al ius altius non tollendi, tra i iura praediorum urbanorum in Gai 2.14 fu determinata dalla particolare prospettiva adottata dal giurista, una prospettiva che guardava ai fenomeni analizzati anche in chiave processuale. Il “ius altius tollendi” ed il “ius altius non tollendi” costituivano il contenuto delle intentiones di due formule legate tra loro da un rapporto di complementarietà, perché poste a tutela di un’unica situazione, relativa al ius dei praedii vicinii, che, a sviluppo avvenuto ed in base una visione del fenomeno risolta nel suo aspetto sostanziale, era definito in termini di servitus altius non tollendi. Entrambe le azioni, la c.d. confessoria (con formula negativa) e la c.d. negatoria di servitù (con formula affermativa), furono concepite quali strumenti processuali relativi al rapporto di servitù ed esperibili, in caso di contrasto, dall’uno o dall’altro dei due soggetti, in presenza di differenti presupposti.File | Dimensione | Formato | |
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