La recente riforma del sistema processuale matrimoniale canonico introdotta dal M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco, rischia di avere delle rilevanti conseguenze anche sul piano del diritto sostanziale.Seppure non è possibile parlare, in senso tecnico, di un ampliamento del numero dei capi di nullità che, oggettivamente, non vi è stato, pare, però, possibile affermare che si è realizzato l’ampliamento dell’ambito di operatività di almeno un motivo di nullità, ed esattamente di quello previsto dal can. 1095Invero, mentre il vecchio canone affermava che “nelle cause sull’impotenza o sul difetto di consenso per malattia mentale, il giudice si serva dell’opera di uno o più periti,...”, il nuovo testo così recita: “nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell’opera di uno o più periti,...”. L’innovazione consiste, dunque, nell’avere inserito l’inciso “per anomalia di natura psichica” preceduto dalla particella disgiuntiva “o”. Cercheremo di comprendere, alla luce della dottrina e della giurisprudenza rotale in materia, quali siano i possibili effetti di questa aggiunta apparentemente innocua ma che rischia di ampliare esponenzialmente la fruibilità processuale di questo capo di nullità, vanificando gli sforzi di quanti hanno da sempre cercato di limitare il ricorso al can. 1095 ritenendo plausibile adoperarlo solo in presenza di gravi e comprovate cause di natura psichica.
Ferrante M (2017). Su alcune criticità applicative del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus con particolare riferimento all'incapacità consensuale. In Studi in onore di Carlo Gullo (pp. 371-393). Libreria Editrice Vaticana.
Su alcune criticità applicative del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus con particolare riferimento all'incapacità consensuale
Ferrante M
2017-01-01
Abstract
La recente riforma del sistema processuale matrimoniale canonico introdotta dal M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco, rischia di avere delle rilevanti conseguenze anche sul piano del diritto sostanziale.Seppure non è possibile parlare, in senso tecnico, di un ampliamento del numero dei capi di nullità che, oggettivamente, non vi è stato, pare, però, possibile affermare che si è realizzato l’ampliamento dell’ambito di operatività di almeno un motivo di nullità, ed esattamente di quello previsto dal can. 1095Invero, mentre il vecchio canone affermava che “nelle cause sull’impotenza o sul difetto di consenso per malattia mentale, il giudice si serva dell’opera di uno o più periti,...”, il nuovo testo così recita: “nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell’opera di uno o più periti,...”. L’innovazione consiste, dunque, nell’avere inserito l’inciso “per anomalia di natura psichica” preceduto dalla particella disgiuntiva “o”. Cercheremo di comprendere, alla luce della dottrina e della giurisprudenza rotale in materia, quali siano i possibili effetti di questa aggiunta apparentemente innocua ma che rischia di ampliare esponenzialmente la fruibilità processuale di questo capo di nullità, vanificando gli sforzi di quanti hanno da sempre cercato di limitare il ricorso al can. 1095 ritenendo plausibile adoperarlo solo in presenza di gravi e comprovate cause di natura psichica.File | Dimensione | Formato | |
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