L’indagine muove da un luogo tratto dalle Institutiones di Gaio, Gai 2.108, nel quale si attesta, da un lato, la capacità a fungere da testimoni, nel testamento librale, dei soggetti legati all’erede o al legatario da vincoli di adgnatio, nonché di questi ultimi (ipse quoque heres aut legatarius iure adhibeantur), dall’altro la non opportunità di impiegare come testimoni l’erede, quique in eius potestate est cuiusve is in potestate erit ed è volta ad accertare se sul punto sussistesse un dissidio fra i prudentes, di cui costituirebbe indizio la cautela con cui Gaio espone la questione. Muovendo da tale ipotesi, ci si interroga sia sulle ragioni per le quali, inizialmente, si ammetteva che il testatore potesse iure adhibere nel proprio testamento librale l’erede come testimone, sia sulle motivazioni che portarono i giuristi a suggerire una limitazione a tale facoltà (in tal senso v. anche Ulp. 1 ad Sab. D. 28.1.20 pr.; I. 2.10.10; PT. 2.10.10). Decisiva ai fini di una proposta di soluzione di tali problemi è l’analisi dell’intero contesto espositivo riguardante la testamenti factio cum testibus, cui Gaio dedica ampio spazio in sede di trattazione del tertium genus testamenti, dalla quale emergerebbe l’inidoneità a fungere da testimoni, già nell’archetipo del negotium, di coloro che sono legati da vincoli di adgnatio con il testatore e il familiae emptor (Gai 2.105-106, al quale corrisponde Tit. Ulp. 20.3-5). Altre fonti esaminate nel testo: Gai 2.102; Gai 2.103; Gai 2.157; Tit. Ulp. 20.6; I. 2.10.9; I. 2.10.11; PT. 2.10.11; D. 22.5.9 (Paul. 1 ad Sab.); D. 22.5.10 (Pomp. 1 ad Sab.); Sch. 1 ad B. 21.1.8; Sch. 2 ad B. 21.1.8.

Francesca Terranova (2008). Osservazioni su Gai 2.108. ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO, 52, 283-326.

Osservazioni su Gai 2.108

TERRANOVA, Francesca
2008-01-01

Abstract

L’indagine muove da un luogo tratto dalle Institutiones di Gaio, Gai 2.108, nel quale si attesta, da un lato, la capacità a fungere da testimoni, nel testamento librale, dei soggetti legati all’erede o al legatario da vincoli di adgnatio, nonché di questi ultimi (ipse quoque heres aut legatarius iure adhibeantur), dall’altro la non opportunità di impiegare come testimoni l’erede, quique in eius potestate est cuiusve is in potestate erit ed è volta ad accertare se sul punto sussistesse un dissidio fra i prudentes, di cui costituirebbe indizio la cautela con cui Gaio espone la questione. Muovendo da tale ipotesi, ci si interroga sia sulle ragioni per le quali, inizialmente, si ammetteva che il testatore potesse iure adhibere nel proprio testamento librale l’erede come testimone, sia sulle motivazioni che portarono i giuristi a suggerire una limitazione a tale facoltà (in tal senso v. anche Ulp. 1 ad Sab. D. 28.1.20 pr.; I. 2.10.10; PT. 2.10.10). Decisiva ai fini di una proposta di soluzione di tali problemi è l’analisi dell’intero contesto espositivo riguardante la testamenti factio cum testibus, cui Gaio dedica ampio spazio in sede di trattazione del tertium genus testamenti, dalla quale emergerebbe l’inidoneità a fungere da testimoni, già nell’archetipo del negotium, di coloro che sono legati da vincoli di adgnatio con il testatore e il familiae emptor (Gai 2.105-106, al quale corrisponde Tit. Ulp. 20.3-5). Altre fonti esaminate nel testo: Gai 2.102; Gai 2.103; Gai 2.157; Tit. Ulp. 20.6; I. 2.10.9; I. 2.10.11; PT. 2.10.11; D. 22.5.9 (Paul. 1 ad Sab.); D. 22.5.10 (Pomp. 1 ad Sab.); Sch. 1 ad B. 21.1.8; Sch. 2 ad B. 21.1.8.
2008
Francesca Terranova (2008). Osservazioni su Gai 2.108. ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO, 52, 283-326.
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