La questione interpretativa sollevata da buona parte della legislazione nuova, quando fa menzione di un obbligo di consegna di un contratto scritto la cui inosservanza è presidiata da una nullità che possa operare solo a vantaggio del cliente, riassunta nei suoi termini essenziali, verte su ciò: se, ogni qual volta il legisla-tore si esprima in termini di redazione per iscritto di un contratto, intenda riferirsi alla scrittura privata di cui all’art. 2702 c.c. e dunque a un documento contrattuale non solo redatto per iscritto ma necessariamente sottoscritto da tutte le parti. A tale questione le Sezioni Unite danno risposta negativa, sulla scorta di condi-visibili considerazioni d’ordine funzionale, tesa a limitare la nullità di protezione, nel rispetto del principio di proporzionalità dei rimedi civilistici, ai soli casi in cui vengano in rilievo le esigenze di tutela dell’investitore connesse alla possibilità di verificare il rispetto di quanto concordato con l’intermediario.
natoli roberto (2018). Una decisione non formalistica sulla forma: per le Sezioni Unite il contratto quadro scritto, ma non sottoscritto da entrambe le parti, è valido.
Una decisione non formalistica sulla forma: per le Sezioni Unite il contratto quadro scritto, ma non sottoscritto da entrambe le parti, è valido
natoli roberto
2018-01-01
Abstract
La questione interpretativa sollevata da buona parte della legislazione nuova, quando fa menzione di un obbligo di consegna di un contratto scritto la cui inosservanza è presidiata da una nullità che possa operare solo a vantaggio del cliente, riassunta nei suoi termini essenziali, verte su ciò: se, ogni qual volta il legisla-tore si esprima in termini di redazione per iscritto di un contratto, intenda riferirsi alla scrittura privata di cui all’art. 2702 c.c. e dunque a un documento contrattuale non solo redatto per iscritto ma necessariamente sottoscritto da tutte le parti. A tale questione le Sezioni Unite danno risposta negativa, sulla scorta di condi-visibili considerazioni d’ordine funzionale, tesa a limitare la nullità di protezione, nel rispetto del principio di proporzionalità dei rimedi civilistici, ai soli casi in cui vengano in rilievo le esigenze di tutela dell’investitore connesse alla possibilità di verificare il rispetto di quanto concordato con l’intermediario.File | Dimensione | Formato | |
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