La Costituzione repubblicana ha qualificato lo sciopero come diritto nella previsione dell'art. 40. La disposizione costituzionale mette in evidenza, pur nella sua estrema sintesi, l'idea che lo sciopero sia l'espressione di un conflitto, elemento caratterizzante i contesti pluralistici. Il legislatore, con la legge 146 del 1990 e con la legge n. 83 del 2000 è intervenuto a disciplinare la materia, con una scelta che mantiene intatta l'eredità costituzionale, cioè quella del conflitto che richiede una composizione, e che individua nella Commissione di Garanzia il soggetto che deve provvedere alla composizione e al contemperamento degli interessi in conflitto
Laura, L. (2018). La Costituzione della Repubblica italiana. Commento articolo per articolo. Art. 40. In F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), La Costituzione della Repubblica italiana: commento articolo per articolo, vol. I (pp. 262-266). il Mulino.
La Costituzione della Repubblica italiana. Commento articolo per articolo. Art. 40
Laura, Lorello
2018-01-01
Abstract
La Costituzione repubblicana ha qualificato lo sciopero come diritto nella previsione dell'art. 40. La disposizione costituzionale mette in evidenza, pur nella sua estrema sintesi, l'idea che lo sciopero sia l'espressione di un conflitto, elemento caratterizzante i contesti pluralistici. Il legislatore, con la legge 146 del 1990 e con la legge n. 83 del 2000 è intervenuto a disciplinare la materia, con una scelta che mantiene intatta l'eredità costituzionale, cioè quella del conflitto che richiede una composizione, e che individua nella Commissione di Garanzia il soggetto che deve provvedere alla composizione e al contemperamento degli interessi in conflittoFile | Dimensione | Formato | |
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