Con la pronuncia in esame la Corte, nel suo ampio consesso, ha posto fine a un contrasto che ha diviso la giurisprudenza sul punto relativo all’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. nello stato del procedimento monitorio che prende avvio con l’atto di opposizione. In particolare le Sezioni Unite hanno sciolto il dubbio iniziale se la sentenza di proscioglimento pronunciata de plano ex art. 129 c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari dopo l’opposizione al decreto penale di condanna debba considerarsi o no provvedimento abnorme, optando per la soluzione positiva.
scaccianoce (2011). Inapplicabile l'art. 129 c.p.p. dopo l'opposizione al decreto penale di condanna.
Inapplicabile l'art. 129 c.p.p. dopo l'opposizione al decreto penale di condanna
scaccianoce
2011-01-01
Abstract
Con la pronuncia in esame la Corte, nel suo ampio consesso, ha posto fine a un contrasto che ha diviso la giurisprudenza sul punto relativo all’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. nello stato del procedimento monitorio che prende avvio con l’atto di opposizione. In particolare le Sezioni Unite hanno sciolto il dubbio iniziale se la sentenza di proscioglimento pronunciata de plano ex art. 129 c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari dopo l’opposizione al decreto penale di condanna debba considerarsi o no provvedimento abnorme, optando per la soluzione positiva.File | Dimensione | Formato | |
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Scaccianoce Art. 129 c.p.p. e opposizione a decreto penale di condanna ANPP.pdf
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