L'A., nel commentare il decreto in rassegna, si sofferma dapprima sull'applicabilità del combinato disposto degli artt. 132 bis t.u. bancario e 2409 c.c. ad una società che eserciti abusivamente l'attività bancaria, escludendo che essa, pure iscritta nel registro delle imprese, possa inserirsi nell'ordinamento di settore bancario senza la necessaria autorizzazione della Banca d'Italia. L'A. si sofferma quindi su un altro aspetto del decreto in commento, secondo cui all'impresa in stato di insolvenza che svolga attività bancaria senza autorizzazione della Banca d'Italia non si applica la disciplina relativa alla liquidazione coatta amministrativa delle banche bensì quella ordinaria di fallimento.
MAZZAMUTO P (2004). Abusiva attività bancaria, procedimento ex artt. 132-bis t.u.b. e 2409 cod. civ. e fallimento.
Abusiva attività bancaria, procedimento ex artt. 132-bis t.u.b. e 2409 cod. civ. e fallimento
MAZZAMUTO, Pierluigi
2004-01-01
Abstract
L'A., nel commentare il decreto in rassegna, si sofferma dapprima sull'applicabilità del combinato disposto degli artt. 132 bis t.u. bancario e 2409 c.c. ad una società che eserciti abusivamente l'attività bancaria, escludendo che essa, pure iscritta nel registro delle imprese, possa inserirsi nell'ordinamento di settore bancario senza la necessaria autorizzazione della Banca d'Italia. L'A. si sofferma quindi su un altro aspetto del decreto in commento, secondo cui all'impresa in stato di insolvenza che svolga attività bancaria senza autorizzazione della Banca d'Italia non si applica la disciplina relativa alla liquidazione coatta amministrativa delle banche bensì quella ordinaria di fallimento.File | Dimensione | Formato | |
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