La materia del governo delle acque, in considerazione dei diversi aspetti coinvolti, ci pone con particolare forza di fronte al tema dei rapporti tra ordinamento europeo e ordinamento interno e, nell'ambito dell'ordinamento interno, al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni. La disciplina del SII può considerarsi distinta in tre diversi ambiti: l'assetto organizzativo e quindi la disciplina degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e degli enti di governo (EGA) - c.d. governance del SII - di competenza legislativa delle Regioni; la disciplina relativa alle forme di gestione del servizio e alle modalità di affidamento al soggetto gestore nonché la disciplina della tariffa del SII, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato, fermo restando, anche per il legislatore statale, il rispetto della normativa comunitaria. Il SII è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, e, seppure in materia di servizi pubblici locali le Regioni siano dotate di competenza residuale, la rilevanza economica dello stesso determina inevitabilmente che lo stesso sia inciso dalla normativa dettata dal legislatore statale, titolare di competenza esclusiva in materia di "tutela della concorrenza". Ma la tutela della concorrenza è stata compresa nell'elenco di materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato proprio per la necessità di dare attuazione uniforme in tutto il territorio nazionale alla politica economica europea, fondata appunto sul principio di concorrenza e del libero mercato. La riflessione che si impone, allora, è che l'appartenenza all'Unione europea ha determinato una scelta "a monte" del tipo di politica economica da attuare da parte dei singoli Stati membri: "L'economia di mercato non è la soluzione, la risposta a tutte le domande, ma una tra le soluzioni concepibili. La scelta è stata compiuta con i Trattati europei. L'interesse pubblico vi trova una storica e concreta determinazione, come interesse alla libera concorrenza delle imprese. Principio che tutela insieme le imprese e i consumatori e impedisce che il potere economico guadagni la forza e la funzione di potere politico" (N. IRTI, L'ordine giuridico del mercato, Laterza, 1998, ult. ed. 2009). Lo studio di un settore come quello del SII ci consente di verificare come l'ordinamento europeo abbia anche in questo caso imposto le sue regole, qualificando prima la risorsa idrica in termini economici e disciplinando poi le forme di gestione del relativo servizio, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, e le modalità di affidamento al soggetto gestore, in conformità al principio di concorrenza. La disciplina statale della gestione dei SPL a rilevanza economica, in cui è compreso il SII, infatti, alla fine ha dovuto uniformarsi ai principi europei della concorrenza e del libero mercato e ciò nonostante l'esito referendario in cui gli elettori si erano espressi in favore delle gestioni pubbliche. Pur riconoscendo che la "rinunzia di sovranità" dello Stato italiano e degli altri Stati europei è legata alla considerazione per cui "il mercato è comune, europeo o universale, il diritto è nazionale. Il luogo della produzione degli scambi non coincide con il territorio dello Stato. Il raggio del potere statale è limitato dai confini; lo spazio delle relazioni economiche è illimitato"(N. IRTI, op. cit.), non bisogna dimenticare che il metodo competitivo non è in rerum natura e la concorrenza è un istituto giuridico: lo statuto della concorrenza proviene sempre da una decisione di politica economica, e non dalla ricezione di modelli "naturali", e come tale è sempre modificabile.

Ferrara, D. (2017). Il Servizio Idrico Integrato: governance e gestione. NORMA, 1-25.

Il Servizio Idrico Integrato: governance e gestione

ferrara, d.
2017-01-01

Abstract

La materia del governo delle acque, in considerazione dei diversi aspetti coinvolti, ci pone con particolare forza di fronte al tema dei rapporti tra ordinamento europeo e ordinamento interno e, nell'ambito dell'ordinamento interno, al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni. La disciplina del SII può considerarsi distinta in tre diversi ambiti: l'assetto organizzativo e quindi la disciplina degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e degli enti di governo (EGA) - c.d. governance del SII - di competenza legislativa delle Regioni; la disciplina relativa alle forme di gestione del servizio e alle modalità di affidamento al soggetto gestore nonché la disciplina della tariffa del SII, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato, fermo restando, anche per il legislatore statale, il rispetto della normativa comunitaria. Il SII è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, e, seppure in materia di servizi pubblici locali le Regioni siano dotate di competenza residuale, la rilevanza economica dello stesso determina inevitabilmente che lo stesso sia inciso dalla normativa dettata dal legislatore statale, titolare di competenza esclusiva in materia di "tutela della concorrenza". Ma la tutela della concorrenza è stata compresa nell'elenco di materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato proprio per la necessità di dare attuazione uniforme in tutto il territorio nazionale alla politica economica europea, fondata appunto sul principio di concorrenza e del libero mercato. La riflessione che si impone, allora, è che l'appartenenza all'Unione europea ha determinato una scelta "a monte" del tipo di politica economica da attuare da parte dei singoli Stati membri: "L'economia di mercato non è la soluzione, la risposta a tutte le domande, ma una tra le soluzioni concepibili. La scelta è stata compiuta con i Trattati europei. L'interesse pubblico vi trova una storica e concreta determinazione, come interesse alla libera concorrenza delle imprese. Principio che tutela insieme le imprese e i consumatori e impedisce che il potere economico guadagni la forza e la funzione di potere politico" (N. IRTI, L'ordine giuridico del mercato, Laterza, 1998, ult. ed. 2009). Lo studio di un settore come quello del SII ci consente di verificare come l'ordinamento europeo abbia anche in questo caso imposto le sue regole, qualificando prima la risorsa idrica in termini economici e disciplinando poi le forme di gestione del relativo servizio, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, e le modalità di affidamento al soggetto gestore, in conformità al principio di concorrenza. La disciplina statale della gestione dei SPL a rilevanza economica, in cui è compreso il SII, infatti, alla fine ha dovuto uniformarsi ai principi europei della concorrenza e del libero mercato e ciò nonostante l'esito referendario in cui gli elettori si erano espressi in favore delle gestioni pubbliche. Pur riconoscendo che la "rinunzia di sovranità" dello Stato italiano e degli altri Stati europei è legata alla considerazione per cui "il mercato è comune, europeo o universale, il diritto è nazionale. Il luogo della produzione degli scambi non coincide con il territorio dello Stato. Il raggio del potere statale è limitato dai confini; lo spazio delle relazioni economiche è illimitato"(N. IRTI, op. cit.), non bisogna dimenticare che il metodo competitivo non è in rerum natura e la concorrenza è un istituto giuridico: lo statuto della concorrenza proviene sempre da una decisione di politica economica, e non dalla ricezione di modelli "naturali", e come tale è sempre modificabile.
2017
Ferrara, D. (2017). Il Servizio Idrico Integrato: governance e gestione. NORMA, 1-25.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10447/251850
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