Al raffronto con l’impianto codicistico del 1942 e con il mantenimento formale degli istituti fondamentali del diritto privato, le valutazioni di legittimità che, nelle discipline del bene terra, la Consulta ha fatto discendere dai princìpi costituzionali non hanno certo espresso giudizi astorici e avalutativi, bensì «giudizi di valore» che hanno sopravanzato, anche nello specifico di tali discipline, l’idea, pur diffusa originariamente nella letteratura giuridica, della natura programmatica e meramente enunciativa della Carta fondamentale. Ciò ha contribuito, più ampiamente, alla (ri)appropriazione da parte della dottrina privatistica della possibilità di compiere un’interpretazione nomopoietica, se non euristica, delle norme costituzionali. L’orientamento, anche (se non soprattutto) politico, volto ad attribuire alle norme costituzionali un ambito di applicabilità indiretta e solo per il tramite della legislazione ordinaria non è valso, quindi, anche in materia di proprietà terriera, impresa agricola e contratti agrari, a confinare la giurisdizione della Consulta entro un’attività di mera e sussidiaria interpretazione degli enunciati ordinari, nè, su altro versante, ad impedire alla dottrina giuridica di teorizzare l’applicabilità diretta delle stesse norme costituzionali e di confutare la distinzione, limitativa della loro operatività, tra norme solo «ermeneutiche» (specie «programmatiche») e norme anche «di comportamento» (specie immediatamente operative).

MAZZARESE S (2006). La lettura costituzionale dei rapporti tra proprietà terriera, impresa agricola e contratti agrari. In TAMPONI M., GABRIELLI E. (a cura di), I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale (pp. 71-105). NAPOLI : Edizioni Scientifiche Italiane.

La lettura costituzionale dei rapporti tra proprietà terriera, impresa agricola e contratti agrari

MAZZARESE, Silvio
2006-01-01

Abstract

Al raffronto con l’impianto codicistico del 1942 e con il mantenimento formale degli istituti fondamentali del diritto privato, le valutazioni di legittimità che, nelle discipline del bene terra, la Consulta ha fatto discendere dai princìpi costituzionali non hanno certo espresso giudizi astorici e avalutativi, bensì «giudizi di valore» che hanno sopravanzato, anche nello specifico di tali discipline, l’idea, pur diffusa originariamente nella letteratura giuridica, della natura programmatica e meramente enunciativa della Carta fondamentale. Ciò ha contribuito, più ampiamente, alla (ri)appropriazione da parte della dottrina privatistica della possibilità di compiere un’interpretazione nomopoietica, se non euristica, delle norme costituzionali. L’orientamento, anche (se non soprattutto) politico, volto ad attribuire alle norme costituzionali un ambito di applicabilità indiretta e solo per il tramite della legislazione ordinaria non è valso, quindi, anche in materia di proprietà terriera, impresa agricola e contratti agrari, a confinare la giurisdizione della Consulta entro un’attività di mera e sussidiaria interpretazione degli enunciati ordinari, nè, su altro versante, ad impedire alla dottrina giuridica di teorizzare l’applicabilità diretta delle stesse norme costituzionali e di confutare la distinzione, limitativa della loro operatività, tra norme solo «ermeneutiche» (specie «programmatiche») e norme anche «di comportamento» (specie immediatamente operative).
2006
MAZZARESE S (2006). La lettura costituzionale dei rapporti tra proprietà terriera, impresa agricola e contratti agrari. In TAMPONI M., GABRIELLI E. (a cura di), I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale (pp. 71-105). NAPOLI : Edizioni Scientifiche Italiane.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10447/24754
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact