A partire dalla sentenza della Corte di cassazione 19599/2016 viene esaminato il tema della trascrivibilità dei certificati di nascita formati all’estero in conseguenza del ricorso di coppie same-sex a metodiche di procreazione artificiale non ammesse in Italia. In assenza di una soluzione normativa - di cui non vi è traccia nella l. 76/2016 e nei relativi decreti attuativi del febbraio 2017 - l’ammissibilità della trascrizione viene desunta e argomentata dai principi costituzionali interni e sovranazionali in materia di diritti fondamentali, filiazione e famiglia alla luce dei quali la trascrizione è ritenuta compatibile con il limite dell’ordine pubblico previsto dagli artt. 18 dpr 396/2000 e 65 l. 218/1995; è, altresì, reputata funzionale alla salvaguardia del superiore interesse del minore, titolare del diritto fondamentale all’identità di cui è espressione lo status familiare. Alla base della ricostruzione interpretativa delineata dall’Autrice sta la primazia dei diritti fondamentali in un sistema di fonti multilivello.
Palmeri, G. (2017). Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all’estero a favore di una coppia same sex. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA.
Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all’estero a favore di una coppia same sex
Palmeri, Giuseppa
2017-01-01
Abstract
A partire dalla sentenza della Corte di cassazione 19599/2016 viene esaminato il tema della trascrivibilità dei certificati di nascita formati all’estero in conseguenza del ricorso di coppie same-sex a metodiche di procreazione artificiale non ammesse in Italia. In assenza di una soluzione normativa - di cui non vi è traccia nella l. 76/2016 e nei relativi decreti attuativi del febbraio 2017 - l’ammissibilità della trascrizione viene desunta e argomentata dai principi costituzionali interni e sovranazionali in materia di diritti fondamentali, filiazione e famiglia alla luce dei quali la trascrizione è ritenuta compatibile con il limite dell’ordine pubblico previsto dagli artt. 18 dpr 396/2000 e 65 l. 218/1995; è, altresì, reputata funzionale alla salvaguardia del superiore interesse del minore, titolare del diritto fondamentale all’identità di cui è espressione lo status familiare. Alla base della ricostruzione interpretativa delineata dall’Autrice sta la primazia dei diritti fondamentali in un sistema di fonti multilivello.File | Dimensione | Formato | |
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