La parabola del contraddittorio endoprocedimentale nel procedimento tributario di accertamento sembrava essersi conclusa con le sentenze nn. 19667 e 19668 del 2014, rese a sezioni unite della Suprema Corte, mediante il definitivo riconoscimento dell’immanenza dello stesso al nostro sistema. Tuttavia le stesse sezioni unite con la sentenza n. 24283 del 2015 hanno riaperto la problematica, trovando la soluzione, giudicata opinabile in dottrina, di confinare la generalizzata obbligatorieta` del contraddittorio ai soli tributi cd. “armonizzati”. L’intendimento di definire la questione alla luce dei principi europei, pero` , poteva forse suggerire una diversa soluzione, e cioe` una via che, recependo i criteri ermeneutici suggeriti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 2015, cercasse di trovare all’interno del nostro ordinamento delle norme di principio che, in via potenziale, ed interpretate alle luce dei criteri provenienti dalla Corte di giustizia, potessero legittimare l’applicazione del contraddittorio in via generalizzata, evitando cosı` le inevitabili difficolta` pratiche e teoriche generate dalla scelta di confinare l’istituto ai soli tributi armonizzati
Perrone, A. (2017). DALLA CORTE COSTITUZIONALE UNA POSSIBILE SOLUZIONE ALLA TORMENTATA QUESTIONE DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE TRIBUTARIO. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA, 88(3), 921-953.
DALLA CORTE COSTITUZIONALE UNA POSSIBILE SOLUZIONE ALLA TORMENTATA QUESTIONE DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE TRIBUTARIO
PERRONE, Antonio
2017-01-01
Abstract
La parabola del contraddittorio endoprocedimentale nel procedimento tributario di accertamento sembrava essersi conclusa con le sentenze nn. 19667 e 19668 del 2014, rese a sezioni unite della Suprema Corte, mediante il definitivo riconoscimento dell’immanenza dello stesso al nostro sistema. Tuttavia le stesse sezioni unite con la sentenza n. 24283 del 2015 hanno riaperto la problematica, trovando la soluzione, giudicata opinabile in dottrina, di confinare la generalizzata obbligatorieta` del contraddittorio ai soli tributi cd. “armonizzati”. L’intendimento di definire la questione alla luce dei principi europei, pero` , poteva forse suggerire una diversa soluzione, e cioe` una via che, recependo i criteri ermeneutici suggeriti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 2015, cercasse di trovare all’interno del nostro ordinamento delle norme di principio che, in via potenziale, ed interpretate alle luce dei criteri provenienti dalla Corte di giustizia, potessero legittimare l’applicazione del contraddittorio in via generalizzata, evitando cosı` le inevitabili difficolta` pratiche e teoriche generate dalla scelta di confinare l’istituto ai soli tributi armonizzatiFile | Dimensione | Formato | |
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