Ancora una volta, la Suprema Corte, in conformità ai dicta della Corte e.d.u., pone l’accento sulla necessità dell’assunzione della prova orale in appello nella ipotesi in cui il giudice intenda apprezzarne diversamente l’attendibilità e, sulla base della nuova lettura, ribaltare l’esito assolutorio di primo grado. Nel caso di specie si rimprovera alla Corte d’appello di avere operato una valutazione negativa di attendibilità dei testimoni della difesa, rilevandone incoerenze e contrasti, senza, tuttavia, chiamare i medesimi testimoni a spiegare le imprecisioni riscontrate. Tale grave omissione ha, secondo la Cassazione, reso gli esami «incompleti e parziali e, come tali, non suscettibili di trasformarsi in elemento positivo che smentisce la versione difensiva che il primo giudice ha ritenuto, invece, fondata anche sulla base delle medesime dichiarazioni che egli ha giudicato sufficienti per escludere la re-sponsabilità». Ne consegue che la Corte d’appello è incorsa in «una violazione del diritto dell’imputato alla prova», operando «una compressione delle corrette procedure di accertamento dei fatti».

SCACCIANOCE, C. (2013). Una ventata di «legalità probatoria» nel giudizio di seconda istanza.

Una ventata di «legalità probatoria» nel giudizio di seconda istanza

SCACCIANOCE, Caterina
2013-01-01

Abstract

Ancora una volta, la Suprema Corte, in conformità ai dicta della Corte e.d.u., pone l’accento sulla necessità dell’assunzione della prova orale in appello nella ipotesi in cui il giudice intenda apprezzarne diversamente l’attendibilità e, sulla base della nuova lettura, ribaltare l’esito assolutorio di primo grado. Nel caso di specie si rimprovera alla Corte d’appello di avere operato una valutazione negativa di attendibilità dei testimoni della difesa, rilevandone incoerenze e contrasti, senza, tuttavia, chiamare i medesimi testimoni a spiegare le imprecisioni riscontrate. Tale grave omissione ha, secondo la Cassazione, reso gli esami «incompleti e parziali e, come tali, non suscettibili di trasformarsi in elemento positivo che smentisce la versione difensiva che il primo giudice ha ritenuto, invece, fondata anche sulla base delle medesime dichiarazioni che egli ha giudicato sufficienti per escludere la re-sponsabilità». Ne consegue che la Corte d’appello è incorsa in «una violazione del diritto dell’imputato alla prova», operando «una compressione delle corrette procedure di accertamento dei fatti».
2013
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
SCACCIANOCE, C. (2013). Una ventata di «legalità probatoria» nel giudizio di seconda istanza.
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