Questo scritto è dedicato alla trattazione del problema se l’ideale del Rule of Law sia compatibile con il particolarismo etico. Sostengo che, nonostante l’apparenza, la risposta a questa domanda è affermativa. Prima di presentare i miei argomenti a favore di questa tesi è necessario (i) chiarire che cosa intendo per ‘Rule of Law’ e ‘particolarismo etico’ (parr. 2 e 3); (ii) spiegare perché mai ci si dovrebbe porre l’interrogativo se il Rule of Law sia o no compatibile con il particolarismo etico (par. 4); e infine (iii) chiarire perché la risposta a questo interrogativo sia apparentemente negativa (par. 4). A questo punto, presento i miei argomenti – tre – a sostegno della tesi della compatibilità (parr. 7, 9, 10). La dimostrazione richiede la costruzione di un modello ‘a due livelli’ del ragionamento pratico (par. 6), l’assunzione di un postulato altamente controvertibile (la tesi del ‘conformismo delle ragioni’, par. 8) e, infine, l’abbozzo di una particolare versione del positivismo giuridico normativo, che chiamo ‘positivismo etico inclusivo’ (par. 11).
Celano, B. (2016). Rule of Law e particolarismo etico. In G. Pino, V. Villa (a cura di), Rule of Law. L’ideale della legalità (pp. 237-285). Bologna : Il Mulino.
Rule of Law e particolarismo etico
CELANO, Bruno
2016-01-01
Abstract
Questo scritto è dedicato alla trattazione del problema se l’ideale del Rule of Law sia compatibile con il particolarismo etico. Sostengo che, nonostante l’apparenza, la risposta a questa domanda è affermativa. Prima di presentare i miei argomenti a favore di questa tesi è necessario (i) chiarire che cosa intendo per ‘Rule of Law’ e ‘particolarismo etico’ (parr. 2 e 3); (ii) spiegare perché mai ci si dovrebbe porre l’interrogativo se il Rule of Law sia o no compatibile con il particolarismo etico (par. 4); e infine (iii) chiarire perché la risposta a questo interrogativo sia apparentemente negativa (par. 4). A questo punto, presento i miei argomenti – tre – a sostegno della tesi della compatibilità (parr. 7, 9, 10). La dimostrazione richiede la costruzione di un modello ‘a due livelli’ del ragionamento pratico (par. 6), l’assunzione di un postulato altamente controvertibile (la tesi del ‘conformismo delle ragioni’, par. 8) e, infine, l’abbozzo di una particolare versione del positivismo giuridico normativo, che chiamo ‘positivismo etico inclusivo’ (par. 11).File | Dimensione | Formato | |
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