Vecchie e nuove configurazioni della gratuità, o comunque dei modi di attribuire ad altri un «beneficio», giustificate da funzioni causali tradizionalmente patrimoniali e più modernamente «etiche, super-etiche e solidaristiche», ripropongono all’attenzione precipua del giurista il riordino di un quadro giuridico di riferimento entro il quale (non solo retrospettivamente, ma anche prospetticamente) coesistono e si sovrappongono impostazioni (od opzioni) sistemiche di segno differente. Entro tale quadro di riferimento, il «principio di gratuità» è una proposta critica di ricostruzione (o, problematicamente, di ricostruibilità) del sistema giuridico ed in particolare di quello privatistico, assumendo tale principio non come presupposto dato ed indimostrato, ma come sperimentazione di un possibile circuito virtuoso: un’istanza di analisi avvertita in egual misura tanto sul piano della ricomposizione sistematica del diritto positivo e (per così dire) «già pensato», quanto su quello della riformulazione etico-politica di un diritto futuro e (per così dire) «ancòra da pensare».
GALASSO A, MAZZARESE S (2008). La gratuità come principio. In AA.VV. (a cura di), Il principio di gratuità (a cura di A. Galasso e S. Mazzarese) (pp. 1-94). MILANO : Dott. A. Giuffrè Editore.
La gratuità come principio
GALASSO, Alfredo;MAZZARESE, Silvio
2008-01-01
Abstract
Vecchie e nuove configurazioni della gratuità, o comunque dei modi di attribuire ad altri un «beneficio», giustificate da funzioni causali tradizionalmente patrimoniali e più modernamente «etiche, super-etiche e solidaristiche», ripropongono all’attenzione precipua del giurista il riordino di un quadro giuridico di riferimento entro il quale (non solo retrospettivamente, ma anche prospetticamente) coesistono e si sovrappongono impostazioni (od opzioni) sistemiche di segno differente. Entro tale quadro di riferimento, il «principio di gratuità» è una proposta critica di ricostruzione (o, problematicamente, di ricostruibilità) del sistema giuridico ed in particolare di quello privatistico, assumendo tale principio non come presupposto dato ed indimostrato, ma come sperimentazione di un possibile circuito virtuoso: un’istanza di analisi avvertita in egual misura tanto sul piano della ricomposizione sistematica del diritto positivo e (per così dire) «già pensato», quanto su quello della riformulazione etico-politica di un diritto futuro e (per così dire) «ancòra da pensare».I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.