In relazione al diritto, il termine ‘convenzionalismo’ esprime più significati collegati fra loro. Procedendo dal significato più generico a quello più specifico, vi sono almeno tre accezioni di ‘convenzionalismo’ che meritano di essere rilevate. Gli aspetti più interessanti della cosiddetta svolta convenzionalista del positivismo giuridico riguardano il tema dell’obbligo di obbedire al diritto e della normatività del diritto. Il discorso sulla normatività del diritto riguarda la capacità del diritto di essere una ragione giustificativa dell’azione. Chi ritiene che il diritto possegga tale capacità, può scegliere tra tre alternative: a) la normatività del diritto dipende dalla coazione (“modello del bandito”); b) la normatività del diritto dipende da ragioni morali (“modello della morale”); c) la normatività deldiritto è indipendente sia dalla coazione sia da ragioni morali e deve essere ricondotta a quelle che adesso possiamo accontentarci di denominare, genericamente, “ragioni giuridiche” (“modello dell’autonomia”).Da questo angolo visuale il positivismo giuridico “convenzionalista” è interessante perché a) propone una spiegazione della normatività del diritto in parte originale rispetto alle spiegazioni elaborate in precedenza e b) tenta di distinguere l’obbligo giuridico rispettivamente dall’obbligo morale e dalla coazione. Si tratta dunque di una versione del modello dell’autonomia.

Schiavello, A. (2016). Diritto e convenzionalismo. In Che cosa è il diritto (pp. 87-114). G. Giappichelli Editore srl.

Diritto e convenzionalismo

SCHIAVELLO, Aldo
2016-01-01

Abstract

In relazione al diritto, il termine ‘convenzionalismo’ esprime più significati collegati fra loro. Procedendo dal significato più generico a quello più specifico, vi sono almeno tre accezioni di ‘convenzionalismo’ che meritano di essere rilevate. Gli aspetti più interessanti della cosiddetta svolta convenzionalista del positivismo giuridico riguardano il tema dell’obbligo di obbedire al diritto e della normatività del diritto. Il discorso sulla normatività del diritto riguarda la capacità del diritto di essere una ragione giustificativa dell’azione. Chi ritiene che il diritto possegga tale capacità, può scegliere tra tre alternative: a) la normatività del diritto dipende dalla coazione (“modello del bandito”); b) la normatività del diritto dipende da ragioni morali (“modello della morale”); c) la normatività deldiritto è indipendente sia dalla coazione sia da ragioni morali e deve essere ricondotta a quelle che adesso possiamo accontentarci di denominare, genericamente, “ragioni giuridiche” (“modello dell’autonomia”).Da questo angolo visuale il positivismo giuridico “convenzionalista” è interessante perché a) propone una spiegazione della normatività del diritto in parte originale rispetto alle spiegazioni elaborate in precedenza e b) tenta di distinguere l’obbligo giuridico rispettivamente dall’obbligo morale e dalla coazione. Si tratta dunque di una versione del modello dell’autonomia.
2016
Settore IUS/20 - Filosofia Del Diritto
Schiavello, A. (2016). Diritto e convenzionalismo. In Che cosa è il diritto (pp. 87-114). G. Giappichelli Editore srl.
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