Il saggio affronta il tema della distinzione dei rapporti obbligatori in obbligazioni «di mezzi» ed obbligazioni «di risultato» e mira a verificare se tale teoria abbia o meno valore dogmatico. Dopo aver appurato che la distinzione non presenta, allo stato attuale, la caratura di categoria di diritto privato europeo, l’autore procede alla confutazione delle teorie che insistono nell’attribuirle rilievo sul versante dell’oggetto dell’obbligazione e delle regole di responsabilità per inadempimento. L’analisi dimostra che la distinzione dei rapporti obbligatori in obbligazioni «di mezzi» ed obbligazioni «di risultato» non ha alcun valore dogmatico, ma cela un fondo di verità che però non è sufficiente a legittimarla. Tale fondo di verità consiste in due regole operative che vanno applicate quando l’inadempimento dell’obbligazione non sia definito già in astratto, ma debba, invece, essere verificato in concreto: l’atteggiarsi del sindacato di inadempimento come giudizio teleologico a posteriori e l’ammissibilità della controprova dell’inadempimento.
PIRAINO F (2008). OBBLIGAZIONI "DI RISULTATO" E OBBLIGAZIONI "DI MEZZI" OVVERO DELL'INADEMPIMENTO INCONTROVERTIBILE E DELL'INADEMPIMENTO CONTROVERTIBILE. EUROPA E DIRITTO PRIVATO, 2008, 83-153.
OBBLIGAZIONI "DI RISULTATO" E OBBLIGAZIONI "DI MEZZI" OVVERO DELL'INADEMPIMENTO INCONTROVERTIBILE E DELL'INADEMPIMENTO CONTROVERTIBILE
PIRAINO, Fabrizio
2008-01-01
Abstract
Il saggio affronta il tema della distinzione dei rapporti obbligatori in obbligazioni «di mezzi» ed obbligazioni «di risultato» e mira a verificare se tale teoria abbia o meno valore dogmatico. Dopo aver appurato che la distinzione non presenta, allo stato attuale, la caratura di categoria di diritto privato europeo, l’autore procede alla confutazione delle teorie che insistono nell’attribuirle rilievo sul versante dell’oggetto dell’obbligazione e delle regole di responsabilità per inadempimento. L’analisi dimostra che la distinzione dei rapporti obbligatori in obbligazioni «di mezzi» ed obbligazioni «di risultato» non ha alcun valore dogmatico, ma cela un fondo di verità che però non è sufficiente a legittimarla. Tale fondo di verità consiste in due regole operative che vanno applicate quando l’inadempimento dell’obbligazione non sia definito già in astratto, ma debba, invece, essere verificato in concreto: l’atteggiarsi del sindacato di inadempimento come giudizio teleologico a posteriori e l’ammissibilità della controprova dell’inadempimento.File | Dimensione | Formato | |
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