La Costituzione repubblicana ha qualificato lo sciopero come diritto nella previsione dell'art. 40. La disposizione costituzionale mette in evidenza, pur nella sua estrema sintesi, l'idea che lo sciopero sia l'espressione di un conflitto, elemento caratterizzante i contesti pluralistici. Solo nel 1990, con la legge n. 146, il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia, con una scelta che mantiene intatta l'eredità costituzionale, cioè quella del conflitto che richiede una composizione, e che individua nella Commissione di Garanzia il soggetto che deve provvedere alla composizione e al contemperamento degli interessi in conflitto.
LORELLO, L. (2016). Commissione di Garanzia e attuazione del diritto di sciopero nell'ordinamento costituzionale. In A. M. Nico (a cura di), Studi in onore di Francesco Gabriele. Bari : Cacucci.
Commissione di Garanzia e attuazione del diritto di sciopero nell'ordinamento costituzionale
LORELLO, Laura
2016-01-01
Abstract
La Costituzione repubblicana ha qualificato lo sciopero come diritto nella previsione dell'art. 40. La disposizione costituzionale mette in evidenza, pur nella sua estrema sintesi, l'idea che lo sciopero sia l'espressione di un conflitto, elemento caratterizzante i contesti pluralistici. Solo nel 1990, con la legge n. 146, il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia, con una scelta che mantiene intatta l'eredità costituzionale, cioè quella del conflitto che richiede una composizione, e che individua nella Commissione di Garanzia il soggetto che deve provvedere alla composizione e al contemperamento degli interessi in conflitto.File | Dimensione | Formato | |
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