L'articolo prende spunto dall'art. 24 del cd. decreto “Sblocca Italia” e dall'art. 20 del “Regolamento” redatto dal Comune di Bologna, che è stato fonte di ispirazione per altri comuni (nella parte in cui prevede la possibilità di intervenire sui tributi locali a favore delle forme di cd. "partecipazione attiva" dei cittadini) e affronta la problematica della qualificazione giuridica del rapporto che si crea fra il contribuente e l'ente locale. In particolare ci si chiede se la facoltà, che hanno gli enti locali, di concedere agevolazioni o esenzioni fiscali ai cittadini "attivi" che si prendono cura dei beni comuni, possa rientrare nel tradizionale concetto di “fiscalità” come “partecipazione”. La soluzione che viene data è negativa, in quanto il concetto di "partecipazione", in senso fiscale, presuppone sempre una partecipazione "coercitiva", laddove, invece, nel caso della partecipazione "attiva", essa è chiaramente volontaria. Pertanto,l'utilizzo del risparmio d’imposta per remunerare la cd. "sussidiarietà", ha molto poco di “tributario”, poiché non si discute del tributo in quanto tale, dei suoi presupposti, della sua ratio, ecc., ma si discute del tributo come “onere”, come peso economico, o – forse più esattamente – come “moneta”, come “mezzo di pagamento”. Il che induce a ritenere che si sia fuori dall'ambito della fiscalità vera e propria. L'articolo affronta altresì la questione del cd. "baratto amministrativo" e cioè, se sia possibile per gli enti locali imporre, ai contribuenti morosi nel pagamento dei tributi locali, l'obbligo di effettuare prestazioni di rilevanza pubblica.

Perrone, A. (2015). SI POSSONO RIDURRE I TRIBUTI PER PREMIARE I CITTADINI ATTIVI?. LABSUS.

SI POSSONO RIDURRE I TRIBUTI PER PREMIARE I CITTADINI ATTIVI?

PERRONE, Antonio
2015-01-01

Abstract

L'articolo prende spunto dall'art. 24 del cd. decreto “Sblocca Italia” e dall'art. 20 del “Regolamento” redatto dal Comune di Bologna, che è stato fonte di ispirazione per altri comuni (nella parte in cui prevede la possibilità di intervenire sui tributi locali a favore delle forme di cd. "partecipazione attiva" dei cittadini) e affronta la problematica della qualificazione giuridica del rapporto che si crea fra il contribuente e l'ente locale. In particolare ci si chiede se la facoltà, che hanno gli enti locali, di concedere agevolazioni o esenzioni fiscali ai cittadini "attivi" che si prendono cura dei beni comuni, possa rientrare nel tradizionale concetto di “fiscalità” come “partecipazione”. La soluzione che viene data è negativa, in quanto il concetto di "partecipazione", in senso fiscale, presuppone sempre una partecipazione "coercitiva", laddove, invece, nel caso della partecipazione "attiva", essa è chiaramente volontaria. Pertanto,l'utilizzo del risparmio d’imposta per remunerare la cd. "sussidiarietà", ha molto poco di “tributario”, poiché non si discute del tributo in quanto tale, dei suoi presupposti, della sua ratio, ecc., ma si discute del tributo come “onere”, come peso economico, o – forse più esattamente – come “moneta”, come “mezzo di pagamento”. Il che induce a ritenere che si sia fuori dall'ambito della fiscalità vera e propria. L'articolo affronta altresì la questione del cd. "baratto amministrativo" e cioè, se sia possibile per gli enti locali imporre, ai contribuenti morosi nel pagamento dei tributi locali, l'obbligo di effettuare prestazioni di rilevanza pubblica.
2015
Settore IUS/12 - Diritto Tributario
Perrone, A. (2015). SI POSSONO RIDURRE I TRIBUTI PER PREMIARE I CITTADINI ATTIVI?. LABSUS.
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