Il tema delle emotrasfusioni tocca questioni tra le più spinose e di maggiore attualità del diritto contemporaneo, accomunate dalle necessità, per un verso, di promuovere e di incoraggiare la donazione del sangue che, nel contesto unitario europeo, è volontaria e gratuita e, per altro verso, di tutelare il singolo dal contagio di malattie ricollegabile alla somministrazione di sangue infetto. Il tema è poliedrico. Per stare ai profili più rilevanti, esso concerne: 1) il diritto alla salute, sia del donante sia del ricevente la trasfusione e, dunque, i tempi e le forme della tutela previste dall’ordinamento; 2) il diritto all’autodeterminazione del singolo e, dunque, il valore da riconoscersi, per un verso, al “consenso informato” e, per altro verso, al “dissenso” alle cure mediche; 3) il diritto alla riservatezza, con sfaccettature particolarmente rafforzate in questo settore, giacché i dati trattati concernono la salute del singolo e, segnatamente, quella del donante e quella del ricevente la donazione; 4) il diritto a non subire discriminazioni, quali, ad esempio, quelle scaturenti dai divieti alla donazione incentrati sull’orientamento o sul comportamento sessuale dell’aspirante donatore.
Petruso, R. (2016). Emotrasfusioni. In DIGESTO delle Discipline Privatistiche Sezione Civile.
Emotrasfusioni
PETRUSO, Rosario
2016-01-01
Abstract
Il tema delle emotrasfusioni tocca questioni tra le più spinose e di maggiore attualità del diritto contemporaneo, accomunate dalle necessità, per un verso, di promuovere e di incoraggiare la donazione del sangue che, nel contesto unitario europeo, è volontaria e gratuita e, per altro verso, di tutelare il singolo dal contagio di malattie ricollegabile alla somministrazione di sangue infetto. Il tema è poliedrico. Per stare ai profili più rilevanti, esso concerne: 1) il diritto alla salute, sia del donante sia del ricevente la trasfusione e, dunque, i tempi e le forme della tutela previste dall’ordinamento; 2) il diritto all’autodeterminazione del singolo e, dunque, il valore da riconoscersi, per un verso, al “consenso informato” e, per altro verso, al “dissenso” alle cure mediche; 3) il diritto alla riservatezza, con sfaccettature particolarmente rafforzate in questo settore, giacché i dati trattati concernono la salute del singolo e, segnatamente, quella del donante e quella del ricevente la donazione; 4) il diritto a non subire discriminazioni, quali, ad esempio, quelle scaturenti dai divieti alla donazione incentrati sull’orientamento o sul comportamento sessuale dell’aspirante donatore.File | Dimensione | Formato | |
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