Il saggio analizza due articoli di G. Criscuoli: Il criterio discretivo tra dolus bonus e dolus malus, in Annali del Seminario giuridico della Università di Palermo, vol. XXVI, Palermo, 1957; La réclame «non obiettiva» come mezzo di inganno nella formazione dei contratti, in Rivista di diritto industriale, 1968, I, 22. L'unitarietà del messaggio dello Studioso nei suoi diversi scritti può riassumersi nel netto rifiuto della tesi secondo cui i raggiri comunemente giustificati dalla società e tollerati nella pratica del commercio siano per ciò stesso leciti anche sul piano giuridico. A questa diffusa lettura reagisce il nostro Autore affermando che raggiro è qualunque mezzo che cagioni l’inganno della vittima e che la valutazione di illiceità dei mezzi di dolo debba avvenire non già in base all’astratta potenzialità di cagionare l’inganno, secondo un giudizio di idoneità alla stregua della coscienza sociale, ma soggettivamente, in ragione del fatto che nel caso concreto la volontà del deceptus sia stata viziata.
Smorto, G. (2015). DAL DOLUS BONUS ALLA RÉCLAME NON OBIETTIVA. A MARGINE DEI DUE SAGGI DI GIOVANNI CRISCUOLI. In A. Miranda (a cura di), Modernità del pensiero giuridico di G. Criscuoli e Diritto Comparato (pp. 439-456). Torino : Giappichelli.
DAL DOLUS BONUS ALLA RÉCLAME NON OBIETTIVA. A MARGINE DEI DUE SAGGI DI GIOVANNI CRISCUOLI
SMORTO, Guido
2015-01-01
Abstract
Il saggio analizza due articoli di G. Criscuoli: Il criterio discretivo tra dolus bonus e dolus malus, in Annali del Seminario giuridico della Università di Palermo, vol. XXVI, Palermo, 1957; La réclame «non obiettiva» come mezzo di inganno nella formazione dei contratti, in Rivista di diritto industriale, 1968, I, 22. L'unitarietà del messaggio dello Studioso nei suoi diversi scritti può riassumersi nel netto rifiuto della tesi secondo cui i raggiri comunemente giustificati dalla società e tollerati nella pratica del commercio siano per ciò stesso leciti anche sul piano giuridico. A questa diffusa lettura reagisce il nostro Autore affermando che raggiro è qualunque mezzo che cagioni l’inganno della vittima e che la valutazione di illiceità dei mezzi di dolo debba avvenire non già in base all’astratta potenzialità di cagionare l’inganno, secondo un giudizio di idoneità alla stregua della coscienza sociale, ma soggettivamente, in ragione del fatto che nel caso concreto la volontà del deceptus sia stata viziata.File | Dimensione | Formato | |
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