Il tema in questione è stato oggetto di una particolare attenzione della dottrina per i delicati profili che attengono alle garanzie del contribuente e per l’interpretazione della posizione assunta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 25 luglio 2011, n. 247 che ha ritenuto legittimo il raddoppio del termine ordinario per l’accertamento in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000. Raddoppio dei termini che opera sia nell’ipotesi in cui la denuncia penale non sia stata presentata prima del decorso del termine ordinario di accertamento, sia per le annualità antecedenti all’anno 2006, nel quale sono entrate in vigore tali disposizioni. Secondo la Corte Costituzionale, unica condizione espressamente prevista per il raddoppio dei termini, è la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, “indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento”.
FARINA, M., Cuva, A. (2015). Il raddoppio dei termini dell'accertamento : l'insufficienza della legge delega. RIVISTA DELLA GUARDIA DI FINANZA(6), 1553-1577.
Il raddoppio dei termini dell'accertamento : l'insufficienza della legge delega
CUVA, Angelo
2015-01-01
Abstract
Il tema in questione è stato oggetto di una particolare attenzione della dottrina per i delicati profili che attengono alle garanzie del contribuente e per l’interpretazione della posizione assunta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 25 luglio 2011, n. 247 che ha ritenuto legittimo il raddoppio del termine ordinario per l’accertamento in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000. Raddoppio dei termini che opera sia nell’ipotesi in cui la denuncia penale non sia stata presentata prima del decorso del termine ordinario di accertamento, sia per le annualità antecedenti all’anno 2006, nel quale sono entrate in vigore tali disposizioni. Secondo la Corte Costituzionale, unica condizione espressamente prevista per il raddoppio dei termini, è la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, “indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento”.File | Dimensione | Formato | |
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