L’approvazione da parte del parlamento inglese, e la conseguente entrata in vigore il 12 novembre 1975, di una legge denominata Sex Discrimination Act non poteva lasciare indifferenti gli animi più reattivi nei confronti del riorientamento delle posizioni giuridiche individuali sancito per legge, soprattutto quando si collocava, seppur in differente ambito geografico, nel medesimo programma conditorio di un nuovo statuto dei diritti della persona umana. Ecco perché Giovanni Criscuoli fu, con straordinaria ed impareggiabile prontezza, immediatamente attratto da quel che ben può definirsi un novello manifesto normativo, innalzato – come si legge nel preambolo – “per rendere antigiuridiche alcune figure di discriminazione basata sul sesso e sul matrimonio, e per istituire una Commissione con il compito di contribuire all’eliminazione di tali forme discriminatorie e di promuovere in via generale l’eguaglianza tra uomini e donne; nonché per ogni fine connesso” (“An Act to render unlawful certain kinds of sex discrimination and discrimination on the ground of marriage, and establish a Commission with the function of working towards the elimination of such discrimination, and promoting equality of opportunity between men and women, generally; and for related purposes”).

Serio, M. (2015). Il sex discrimination act inglese del 1975 ed il pensiero di Giovanni Criscuoli. In A. Miranda (a cura di), Modernità del pensiero giuridico di Giovanni Criscuoli e diritto comparato (pp. 429-438).

Il sex discrimination act inglese del 1975 ed il pensiero di Giovanni Criscuoli

SERIO, Mario
2015-01-01

Abstract

L’approvazione da parte del parlamento inglese, e la conseguente entrata in vigore il 12 novembre 1975, di una legge denominata Sex Discrimination Act non poteva lasciare indifferenti gli animi più reattivi nei confronti del riorientamento delle posizioni giuridiche individuali sancito per legge, soprattutto quando si collocava, seppur in differente ambito geografico, nel medesimo programma conditorio di un nuovo statuto dei diritti della persona umana. Ecco perché Giovanni Criscuoli fu, con straordinaria ed impareggiabile prontezza, immediatamente attratto da quel che ben può definirsi un novello manifesto normativo, innalzato – come si legge nel preambolo – “per rendere antigiuridiche alcune figure di discriminazione basata sul sesso e sul matrimonio, e per istituire una Commissione con il compito di contribuire all’eliminazione di tali forme discriminatorie e di promuovere in via generale l’eguaglianza tra uomini e donne; nonché per ogni fine connesso” (“An Act to render unlawful certain kinds of sex discrimination and discrimination on the ground of marriage, and establish a Commission with the function of working towards the elimination of such discrimination, and promoting equality of opportunity between men and women, generally; and for related purposes”).
2015
Settore IUS/02 - Diritto Privato Comparato
Serio, M. (2015). Il sex discrimination act inglese del 1975 ed il pensiero di Giovanni Criscuoli. In A. Miranda (a cura di), Modernità del pensiero giuridico di Giovanni Criscuoli e diritto comparato (pp. 429-438).
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