Nota di richiami alla pronuncia CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 23 maggio - 14 novembre 2013, n. 45468; Pres. LOMBARDI, Est. Grillo, PM Lettieri (concl. diff.); ric. U., ove annullando parzialmente App. Roma 25 maggio 2012, si afferma che la ricerca di un contatto con lo stalker da parte della vittima del reato di atti persecutori, non contrastando col concetto di stress enunciato dalla norma incriminatrice, non esclude la configurabilità del delitto di cui all’art. 612 bis c.p.; tuttavia, nelle ipotesi di reciprocità dei comportamenti molesti, incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato d’ansia o di paura della persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita. La Cassazione precisa anche che il delitto di violenza sessuale può concorrere col delitto di atti persecutori posto che è diversa l’oggettività giuridica dei due reati: mentre l’art. 609 bis tutela la libertà individuale, il bene giuridico protetto dall’art. 612 bis è la libertà morale (nella specie, l’imputato, estorcendo con violenza un bacio alla vittima, non aveva inteso realizzare un mero atto di disturbo, bensì importunarla sessualmente).
CAROLLO, S. (2014). CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 23 maggio - 14 novembre 2013, n. 45468; Pres. LOMBARDI, Est. Grillo, PM Lettieri (concl. diff.); ric. U. Annulla parz. App. Roma 25 maggio 2012..
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 23 maggio - 14 novembre 2013, n. 45468; Pres. LOMBARDI, Est. Grillo, PM Lettieri (concl. diff.); ric. U. Annulla parz. App. Roma 25 maggio 2012.
CAROLLO, Sara
2014-01-01
Abstract
Nota di richiami alla pronuncia CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 23 maggio - 14 novembre 2013, n. 45468; Pres. LOMBARDI, Est. Grillo, PM Lettieri (concl. diff.); ric. U., ove annullando parzialmente App. Roma 25 maggio 2012, si afferma che la ricerca di un contatto con lo stalker da parte della vittima del reato di atti persecutori, non contrastando col concetto di stress enunciato dalla norma incriminatrice, non esclude la configurabilità del delitto di cui all’art. 612 bis c.p.; tuttavia, nelle ipotesi di reciprocità dei comportamenti molesti, incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato d’ansia o di paura della persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita. La Cassazione precisa anche che il delitto di violenza sessuale può concorrere col delitto di atti persecutori posto che è diversa l’oggettività giuridica dei due reati: mentre l’art. 609 bis tutela la libertà individuale, il bene giuridico protetto dall’art. 612 bis è la libertà morale (nella specie, l’imputato, estorcendo con violenza un bacio alla vittima, non aveva inteso realizzare un mero atto di disturbo, bensì importunarla sessualmente).File | Dimensione | Formato | |
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