L'articolo esamina il divieto di azioni esecutive stabilito dalla legge fallimentare nel caso di ammissione del debitore al concordato preventivo. Lo studio mira a dimostrare che il "divieto" di azioni esecutive non comporta la improcedibilità delle azioni pendenti (e la liberazione del bene dal pignoramento) ma una improcedibilità temporanea (ovvero una sospensione), fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione. Se il concordato non viene omologato, i creditori potranno riassumere la procedura esecutiva.
Ziino, S. (2014). Domanda di ammissione al concordato preventivo e «divieto» di azioni esecutive. IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI, LXXXVI(6), 736-755.
Domanda di ammissione al concordato preventivo e «divieto» di azioni esecutive
ZIINO, Salvatore
2014-01-01
Abstract
L'articolo esamina il divieto di azioni esecutive stabilito dalla legge fallimentare nel caso di ammissione del debitore al concordato preventivo. Lo studio mira a dimostrare che il "divieto" di azioni esecutive non comporta la improcedibilità delle azioni pendenti (e la liberazione del bene dal pignoramento) ma una improcedibilità temporanea (ovvero una sospensione), fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione. Se il concordato non viene omologato, i creditori potranno riassumere la procedura esecutiva.File | Dimensione | Formato | |
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