Alla controversia di impugnazione del licenziamento, il cui ricorso sia stato depositato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, si applica il nuovo rito speciale, ancorché il licenziamento si sia perfezionato in data anteriore e ancorchè sia assoggettato alla tutela obbligatoria. L'inefficacia del licenziamento privo del requisito della forma scritta non comporta l'automatico riconoscimento, in capo al prestatore di lavoro, del diritto alla corresponsione delle retribuzioni non percepite in seguito alla interruzione di fatto del rapporto contrattuale. Poiché non integrano costituzione in mora accipiendi né l'impugnazione del licenziamento con la richiesta stragiudiziale di essere reintegrato, né la domanda giudiziale di condanna all'indennità ex art. 8 della legge n.604 del 1966 quest'ultima domanda deve essere rigettata. La domanda del ricorrente, con riferimento all'accertamento presupposto della natura subordinata del rapporto, volta alla corresponsione delle differenze retributive, deve esser dichiarata inammissibile, atteso che l'art. 1, comma 48 dispone che con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo (salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi).

CAMMALLERI, C. (2013). Prime osservazioni in tema di rapporti tra tutela obbligatoria e rito speciale dopo la legge n. 92 del 2012.

Prime osservazioni in tema di rapporti tra tutela obbligatoria e rito speciale dopo la legge n. 92 del 2012

CAMMALLERI, Calogero Massimo
2013-01-01

Abstract

Alla controversia di impugnazione del licenziamento, il cui ricorso sia stato depositato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, si applica il nuovo rito speciale, ancorché il licenziamento si sia perfezionato in data anteriore e ancorchè sia assoggettato alla tutela obbligatoria. L'inefficacia del licenziamento privo del requisito della forma scritta non comporta l'automatico riconoscimento, in capo al prestatore di lavoro, del diritto alla corresponsione delle retribuzioni non percepite in seguito alla interruzione di fatto del rapporto contrattuale. Poiché non integrano costituzione in mora accipiendi né l'impugnazione del licenziamento con la richiesta stragiudiziale di essere reintegrato, né la domanda giudiziale di condanna all'indennità ex art. 8 della legge n.604 del 1966 quest'ultima domanda deve essere rigettata. La domanda del ricorrente, con riferimento all'accertamento presupposto della natura subordinata del rapporto, volta alla corresponsione delle differenze retributive, deve esser dichiarata inammissibile, atteso che l'art. 1, comma 48 dispone che con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo (salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi).
2013
Settore IUS/07 - Diritto Del Lavoro
CAMMALLERI, C. (2013). Prime osservazioni in tema di rapporti tra tutela obbligatoria e rito speciale dopo la legge n. 92 del 2012.
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