La riforma del diritto societario attuata con il d.lgs 17 gennaio 2003, n.6 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto giuridico delle azioni correlate1 al fine di rendere le forme di finanziamento della società per azioni più efficienti, flessibili e maggiormente adatte alle esigenze degli investitori e dei mercati dei capitali, offrendo l'opportunità di un investimento remunerato secondo la produttività di uno specifico settore dell'attività esercitata dalla società emittente (cfr. l'art. 2350 comma 2, secondo cui le azioni correlate sono “azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore”). Il Legislatore definiva nella relazione accompagnatoria al d.lgs. n.5/2003 le azioni correlate come “un ulteriore strumento, oltre a quelli previsti con i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 2447-bis, per accedere a finanziamenti destinati”. 1 Tale denominazione, già proposta in un intervento anteriore alla pubblicazione dei progetti di riforma da G.B. PORTALE, Dal capitale “assicurato” alle “tracking stocks”, in Riv. Soc., 2002, p. 163, è poi stata recepita in sede di lavori preparatori. 5 L'introduzione delle azioni correlate nel nostro ordinamento si inserisce nel più generale contesto della moltiplicazione delle categorie di azioni nella prospettiva di ampliare gli spazi concessi all'autonomia statutaria in modo da favorire la nascita, la crescita e competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali di capitali. La riforma del diritto societario del 2003, infatti, non solo ha aperto nuovi spazi di autonomia per i privati attraverso la modifica dell'art. 2348 c.c., ma ha anche ampliato la gamma delle azioni speciali tipiche. In tal modo, il Legislatore italiano ha voluto dotare la società per azioni di una struttura finanziaria efficiente e concorrenziale rispetto a quelle offerte da altri ordinamenti europei o extra-europei e ciò nella consapevolezza che in una realtà globale la concorrenza tra sistemipaese si gioca anche sul piano della competizione tra ordinamenti giuridici2. Il nuovo istituto pone complesse questioni interpretative e delicati problemi di ricostruzione della disciplina, la quale in alcuni casi è quasi interamente rimessa allo statuto e non suggerita neppure da norme di carattere dispositivo 3. 2 Cfr. U.TOMBARI, Azioni di risparmio e strumenti ibridi “partecipativi”, Firenze, 2000, p.17 ss. 3 Vedi U.TOMBARI, La nuova struttura finanziaria della società per azioni, in 6 In particolare, l'ampliamento dei canali di finanziamento della società per azioni (azioni, obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi) comporta molteplici problematiche connesse ai profili di corporate governance e ciò in quanto in presenza di una pluralità di strumenti finanziari e categorie di investitori con interessi potenzialmente confliggenti, ci si chiede quali interessi debbano perseguire gli amministratori nella gestione dell'impresa e quali strumenti di tutela siano a disposizione di ciascuna tipologia di investitori. Infatti, l'emissione di una pluralità di tipologie di azioni, obbligazioni e strumenti finanziari comporta il sorgere di potenziali conflitti c.d. orizzontali, cioè conflitti di interesse tra diverse categorie di finanziatori/investitori4.

Faraci, . (2014). LE AZIONI CORRELATE.

LE AZIONI CORRELATE

Faraci, Massimo
2014-04-14

Abstract

La riforma del diritto societario attuata con il d.lgs 17 gennaio 2003, n.6 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto giuridico delle azioni correlate1 al fine di rendere le forme di finanziamento della società per azioni più efficienti, flessibili e maggiormente adatte alle esigenze degli investitori e dei mercati dei capitali, offrendo l'opportunità di un investimento remunerato secondo la produttività di uno specifico settore dell'attività esercitata dalla società emittente (cfr. l'art. 2350 comma 2, secondo cui le azioni correlate sono “azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore”). Il Legislatore definiva nella relazione accompagnatoria al d.lgs. n.5/2003 le azioni correlate come “un ulteriore strumento, oltre a quelli previsti con i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 2447-bis, per accedere a finanziamenti destinati”. 1 Tale denominazione, già proposta in un intervento anteriore alla pubblicazione dei progetti di riforma da G.B. PORTALE, Dal capitale “assicurato” alle “tracking stocks”, in Riv. Soc., 2002, p. 163, è poi stata recepita in sede di lavori preparatori. 5 L'introduzione delle azioni correlate nel nostro ordinamento si inserisce nel più generale contesto della moltiplicazione delle categorie di azioni nella prospettiva di ampliare gli spazi concessi all'autonomia statutaria in modo da favorire la nascita, la crescita e competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali di capitali. La riforma del diritto societario del 2003, infatti, non solo ha aperto nuovi spazi di autonomia per i privati attraverso la modifica dell'art. 2348 c.c., ma ha anche ampliato la gamma delle azioni speciali tipiche. In tal modo, il Legislatore italiano ha voluto dotare la società per azioni di una struttura finanziaria efficiente e concorrenziale rispetto a quelle offerte da altri ordinamenti europei o extra-europei e ciò nella consapevolezza che in una realtà globale la concorrenza tra sistemipaese si gioca anche sul piano della competizione tra ordinamenti giuridici2. Il nuovo istituto pone complesse questioni interpretative e delicati problemi di ricostruzione della disciplina, la quale in alcuni casi è quasi interamente rimessa allo statuto e non suggerita neppure da norme di carattere dispositivo 3. 2 Cfr. U.TOMBARI, Azioni di risparmio e strumenti ibridi “partecipativi”, Firenze, 2000, p.17 ss. 3 Vedi U.TOMBARI, La nuova struttura finanziaria della società per azioni, in 6 In particolare, l'ampliamento dei canali di finanziamento della società per azioni (azioni, obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi) comporta molteplici problematiche connesse ai profili di corporate governance e ciò in quanto in presenza di una pluralità di strumenti finanziari e categorie di investitori con interessi potenzialmente confliggenti, ci si chiede quali interessi debbano perseguire gli amministratori nella gestione dell'impresa e quali strumenti di tutela siano a disposizione di ciascuna tipologia di investitori. Infatti, l'emissione di una pluralità di tipologie di azioni, obbligazioni e strumenti finanziari comporta il sorgere di potenziali conflitti c.d. orizzontali, cioè conflitti di interesse tra diverse categorie di finanziatori/investitori4.
14-apr-2014
azioni correlate
Faraci, . (2014). LE AZIONI CORRELATE.
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