Da una prospettiva privilegiata, quale quella offerta dal diritto dell’energia, si affronta l’allocazione nei diversi livelli di governo della funzione legislativa e delle funzioni amministrative e, quindi, come in concreto viene utilizzata da ciascun ente la propria quota-parte di competenze. In particolare, si esamina lo spatium operandi riconosciuto all’autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e delle riforme della legislazione nazionale ed europea che si sono succedute, con particolare riferimento allo strumento di pianificazione energetica della Regione siciliana. Inoltre, si considerano le refluenze che l’assetto di competenze nazionali e sovranazionali produce sul procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel quale entrano necessariamente in gioco molteplici parametri, che esprimono altrettanti valori dei quali l’amministrazione deve inevitabilmente tener conto, nell’ambito della discrezionalità amministrativa che la legge le concede. Sovente, invece, a determinazioni amministrative che accordano preferenza alla normativa europea di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, fanno da contraltare atti in cui tale normativa è aprioristicamente estromessa dalla ponderazione degli interessi in gioco. Orbene, in questa seconda ipotesi, si ritiene che possa emergere un vizio di “anticomunitarietà” dell’atto amministrativo, il quale non solo risulta contrastante con il quadro normativo europeo in materia di incentivo alle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni inquinanti, e viepiù non risulta giustificato neppure alla luce della normativa e della giurisprudenza in materia di tutela dell’ambiente, della salute o del paesaggio.
Fraterrigo, . (2014). LA DISCIPLINA DEL SETTORE ENERGETICO IN UN SISTEMA MULTILIVELLO.
LA DISCIPLINA DEL SETTORE ENERGETICO IN UN SISTEMA MULTILIVELLO
FRATERRIGO, Claudia
2014-03-27
Abstract
Da una prospettiva privilegiata, quale quella offerta dal diritto dell’energia, si affronta l’allocazione nei diversi livelli di governo della funzione legislativa e delle funzioni amministrative e, quindi, come in concreto viene utilizzata da ciascun ente la propria quota-parte di competenze. In particolare, si esamina lo spatium operandi riconosciuto all’autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e delle riforme della legislazione nazionale ed europea che si sono succedute, con particolare riferimento allo strumento di pianificazione energetica della Regione siciliana. Inoltre, si considerano le refluenze che l’assetto di competenze nazionali e sovranazionali produce sul procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel quale entrano necessariamente in gioco molteplici parametri, che esprimono altrettanti valori dei quali l’amministrazione deve inevitabilmente tener conto, nell’ambito della discrezionalità amministrativa che la legge le concede. Sovente, invece, a determinazioni amministrative che accordano preferenza alla normativa europea di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, fanno da contraltare atti in cui tale normativa è aprioristicamente estromessa dalla ponderazione degli interessi in gioco. Orbene, in questa seconda ipotesi, si ritiene che possa emergere un vizio di “anticomunitarietà” dell’atto amministrativo, il quale non solo risulta contrastante con il quadro normativo europeo in materia di incentivo alle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni inquinanti, e viepiù non risulta giustificato neppure alla luce della normativa e della giurisprudenza in materia di tutela dell’ambiente, della salute o del paesaggio.File | Dimensione | Formato | |
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